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Bonus facciate: i documenti da conservare per il visto su 730 e modello Redditi

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L’art. 1, commi 219223, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha previsto una detrazione dall’imposta lorda, c.d. Bonus facciate, pari al:

  • 90% delle spese documentate e sostenute nell’anno d’imposta 2020, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, compresi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura, eseguiti su edifici.

Per effetto dell’art. 1, comma 39, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), la detrazione spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 (per le spese sostenute nel 2022 la detrazione compete nella misura del 60 %).

Ora che si avvicina la data di predisposizione dei modelli 730 e Redditi molti contribuenti dovranno indicare il bonus nel quadro E/RP. Il visitatore o l’intermediario che invia il modello dovrà raccogliere idonea documentazione a supporto.

In sintesi i documenti da conservare nei fascicoli della dichiarazione:

Bonus facciate: i documenti da conservare ai sensi della circolare 28/E/2022
Bonus facciate ordinario Va prodotta la seguente documentazione:

  • fatture e documenti commerciali comprovanti la spesa sostenuta;
  • ricevuta dei bonifici bancari/postali “parlanti”, completi dei dati richiesti (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato). Possono essere utilizzati i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali ai fini dell’Eco bonus o della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, indicando (qualora possibile) come causale, gli estremi della citata Legge n. 160/2019
  • abilitazioni tecniche e amministrative, se previste (compresa l’eventuale SCIA o CILA, la dichiarazione di esecuzione dei lavori da parte di un tecnico, il DURC, ecc.) o, in assenza, autocertificazione che attesti la data di inizio dei lavori e la detraibilità delle spese sostenute;
  • certificazione urbanistica dalla quale risulti che l’edificio oggetto dell’intervento ricade nelle zone assimilate alle zone A o B;
  • copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti; ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
  • dichiarazione dell’amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condòmino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore o in assenza di tale dichiarazione, è necessario visionare tutta la documentazione;
  • dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori (interventi eseguiti dal detentore);
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la sussistenza del requisito della visibilità, anche parziale, dell’involucro esterno dell’edificio interessato dai lavori;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesti che il contribuente non ha optato per le modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito).
Interventi influenti dal punto di vista termico (o che interessano più del 10% dell’intonaco dell’edificio) In aggiunta alla documentazione appena elencata va presentata ulteriore documentazione, per attestare l’ottenimento del risparmio energetico richiesto:

1) in caso di lavori iniziati ante il 6 ottobre 2020:

  • scheda descrittiva con CPID;
  • asseverazione dei requisiti tecnici;
  • APE;
  • relazione tecnica ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 192/2005 o provvedimento regionale equivalente;
  • schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP);
  • stampa della e-mail inviata dall’Enea contenente il codice CPID;

2) in caso di lavori iniziati a partire dal 6 ottobre 2020:

  • scheda descrittiva con CPID;
  • asseverazione dei requisiti tecnici e congruità delle spese;
  • computo metrico;
  • APE;
  • relazione ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 192/2005 o provvedimento regionale equivalente;
  • schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP);
  • stampa della e-mail inviata dall’Enea contenente il codice CPID.

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