Definizione agevolata delle controversie tributarie: solo se nel giudizio c’è l’Agenzia delle Entrate
Sono ammissibili alla definizione agevolata delle controversie tributarie (commi 186–205, Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023) solo le liti pendenti alla data del 1° gennaio 2023 rispetto alle quali l’Agenzia delle Entrate abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa.
Può essere così riassunta la Risposta, Agenzia delle Entrate n. 306 del 24 aprile 2023 .
La definizione agevolata delle controversie tributarie | |
Cosa | Le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia, costituito dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In caso di controversie relative alla sola irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste (vedi art. 12, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546). |
Oggetto della controversia | Controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi. |
Condizioni accesso definizione agevolata | Possono essere definite in maniera agevolata solo le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato entro il 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva. |
Ulteriori ipotesi di definizione | In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
In caso di soccombenza dell’Agenzia, le controversie possono essere definite con il pagamento:
Le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono invece essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia. |
Adesione | Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma deve essere presentata, mediante trasmissione telematica, una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, e deve essere effettuato un distinto versamento. La compilazione della domanda è effettuata utilizzando l’apposito prodotto informatico disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. |
Perfezionamento adesione | Con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata entro il 30 settembre 2023. Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. |
Modalità di pagamento | Per importi dovuti superiori a 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale per un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, di cui le prime tre da versare entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023. Le rate successive devono essere versate entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali a decorrere dalla data del versamento della prima rata. |
Importi pagati in pendenza di giudizio | Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Non possono essere scomputati gli importi versati per definire in via agevolata le sanzioni ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, atteso che le stesse, in quanto già definite, non sono mai state in contestazione (vedi circolare n. 6/E del 2019). |
Compensazione | NO |
Lieve inadempimento | SÌ |