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In mancanza del DURC di congruità, è possibile apporre il visto di conformità?

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Da novembre 2022 è stato introdotto, con il D.M. n. 143/2021 del Min. Lavoro, l’obbligo di richiedere questa attestazione. Non è il normale DURC, ma un documento rilasciato dalla Cassa Edile, che attesta che il costo della manodopera per lo specifico cantiere è adeguato (il calcolo della congruità è fatto sulla base della Tabella allegata all’accordo collettivo del settore edile del 10 settembre 2020).

Il DURC di congruità è relativo al singolo cantiere, non alla posizione complessiva del soggetto. L’impresa appaltatrice deve richiederlo tramite il portale EDILCONNECT; l’attestazione viene rilasciata entro 10 giorni dalla cassa edile. Il rilascio dell’attestazione incide sul rilascio del vero e proprio DURC.

Nel caso in cui non si rispettassero i requisiti per ottenere il DURC di congruità è comunque possibile regolarizzare la posizione versando alla cassa edile la somma pari alla differenza del costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale di congruità prevista. Per scostamenti inferiori al 5% non è necessario pagare per regolarizzare la posizione, basta un’attestazione del direttore lavori che giustifichi lo scostamento. Ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 3 del D.M. n. 143/2021, l’obbligo si applica con riguardo agli interventi realizzati nel settore edile sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati (fermo restando però che, con riguardo a questi ultimi, rimangono esclusi quelli il cui valore delle opere risulti complessivamente inferiore a 70.000 euro) eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, nonché da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. La FAQ 17 dicembre 2021, n. 1. della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili ha chiarito che “per valore complessivo dell’opera deve intendersi”:

  • negli appalti pubblici, il valore indicato in sede di aggiudicazione, al netto dell’IVA e al lordo del ribasso;
  • negli appalti privati soggetti a notifica preliminare, il valore indicato nella notifica stessa;
  • negli appalti diversi dai precedenti, il valore indicato nel contratto di appalto, al netto dell’IVA.

Nel caso di lavori edili “privati” affidati a un unico appaltatore, per un valore da contratto di appalto pari a 80.000 euro, al netto di IVA, sull’intero ammontare dei lavori, si applica l’obbligo di verifica della congruità della manodopera ex D.M. n. 143/2021, compreso il caso in cui l’appaltatore ne subappalti una parte a un subappaltatore, per un valore indicato nel contratto di subappalto pari a 40.000 euro, al netto di IVA. Vi sono dubbi circa il fatto che tale obbligo di verifica della congruità della manodopera ex D.M. n. 143/2021 sussista anche nel caso in cui il committente affidi i lavori edili “privati” direttamente a due distinti appaltatori, sulla base di due autonomi contratti di appalto recanti ciascuno un valore pari a 40.000 euro, al netto di IVA.

La soglia dei 70.000 euro è prevista anche per un altro obbligo in ambito di Superbonus: la verifica che l’impresa applichi il CCNL corretto ai suoi dipendenti. I due obblighi non vanno confusi, sono obblighi diversi ma che hanno una soglia di applicazione identica. Il DURC di congruità è obbligatorio solo per i cantieri avviati successivamente al 1 novembre 2021, data di entrata in vigore del D.M. n. 143/2021 che ha introdotto questo obbligo. È per questo che, fino ad adesso, se n’è parlato poco. Il riferimento di prassi più rilevante è la FAQ n.6 del CNCE (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili) contenuta nella Comunicazione n. 805 del 15 febbraio 2022. Questa FAQ spiega che, in caso di assenza del DURC di congruità, le detrazioni fiscali non spettano. Questa conclusione così drastica deriva da due norme:

  • l’art 5, comma 6, del D.M. n. 143/2021 che afferma che se non si regolarizza il DURC di congruità allora questo incide sul vero e proprio DURC
  • e l’art. 4, lett. d), del D.M. n. 41/1998 che prevede che le detrazioni fiscali non spettino in caso di violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. E’ quindi fondamentale richiedere all’impresa questo tipo di certificazione pena la perdita di ogni beneficio fiscale.

Ora di chi è la responsabilità? Del vistatore? Per i lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021, l’impresa affidataria dei lavori (o il soggetto da essa delegato ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 12/1979) o il committente devono presentare istanza alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, affinché quest’ultima rilasci l’attestazione di congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.

Il mancato rilascio del DURC all’impresa affidataria dei lavori non determina l’insorgenza del presupposto decadenziale di cui all’art. 4 comma 1, lett. d) del D.M. n. 41/1998. Il mancato rilascio del “DURC di congruità della manodopera”, può comportare effetti indiretti, perché può innescare verifiche, da parte delle competenti autorità, volte ad accertare la commissione in concreto di quelle violazioni “specifiche di cantiere” che, in quanto tali, integrerebbero gli estremi del presupposto decadenziale normato dalla lett. d) dell’art. 4 comma 1 del D.M. n. 41/1998.

Il committente ha quindi interesse a richiedere, all’impresa affidataria dei lavori agevolati con bonus edilizi, l’attestazione di congruità della manodopera rilasciata dalla competente Cassa edile; interesse “fiscale” che coincide con un preciso obbligo di legge “per finalità diverse dalla detraibilità delle spese” (circolare 27 maggio 2022, n. 19, § 8), sancito dall’art. 4, comma 3 del D.M. n. 143/2021, ai sensi del quale “per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente” e “a tale fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva”.

Non è ai fini della spettanza dei bonus edilizi che il beneficiario di queste agevolazioni è obbligato ad acquisire, conservare ed esibire il “DURC di congruità della manodopera”, né tale obbligo sussiste per il professionista vistatore, il quale ha del resto il compito di attestare la “conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta”, cioè della sola documentazione che deve essere acquisita, conservata ed esibita in caso di controlli dal beneficiario dell’agevolazione per comprovare il proprio diritto.

Si consiglia comunque l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva dell’impresa affidataria che attesti, sotto propria responsabilità, in relazione allo specifico cantiere, il proprio rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle obbligazioni contributive.

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