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Superbonus e bonus edili: con la remissione in bonis non si può optare per la diluizione in 10 rate

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Per cercare di sbloccare il mercato degli acquisti dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi, ormai incagliato, il decreto Aiuti-quater (D.L. n. 176/2022) all’art. 9, comma 4, ha introdotto la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali anziché in 4 o 5 rate, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura, inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati.

In sede di conversione in legge, il D.L. n. 11/2023 ha previsto la possibilità di ripartire i crediti d’imposta in 10 rate anche per cessionari e fornitori, relativamente

  • oltre agli interventi del tipo superbonus 110%;
  • anche al c.d. “bonus barriere 75%”, ex art. 119-ter del D.L. n. 34/2020,
  • e al sisma bonus, ex commi 1-bis e 1-septies dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013

derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati.

Per poter optare per l’utilizzo dei crediti d’imposta in 10 rate, quindi è necessario che:

  • le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura siano state inviate entro il 31 marzo 2023;
  • i crediti d’imposta risultino “non ancora utilizzati” in F24, compresi quelli che non sono stati oggetto di altra cessione.

Quindi, concludendo, la possibilità di utilizzare i crediti d’imposta in 10 anni può riguardare:

  • oneri sostenuti nel 2022, per i quali la comunicazione di opzione è stata presentata entro il 31 marzo 2023;
  • oneri sostenuti nel 2023, per i quali la comunicazione di opzione è stata presentata entro il 31 marzo 2023.

La possibilità di opzione (irrevocabile e soggetta a previa presentazione del modello che sarà approvato dall’agenzia Entrate), invece, non dovrebbe riguardare coloro che entro il 31 marzo 2023 non hanno inviato la comunicazione di opzione e aderiscono alla “remissione in bonis” entro il 30 novembre 2023 (ex art. 2-quinquies del D.L. 11/2023 e C.M. 6 ottobre 2022, n. 33/E).

La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non potrà essere fruita negli anni successivi né essere richiesta a rimborso.

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