Bonus casa e cessione dei crediti: F24 da 250 euro per ogni intervento
Paradosso sanzioni per la remissione in bonis oltre il 31 marzo per le spese 2022. La novità prevista dal Decreto “cessioni” rischia, infatti, un indesiderato effetto “moltiplicatore” sulle sanzioni da versare in presenza di più lavori agevolati eseguiti da parte del medesimo contribuente.
Una tra le novità principali portata dalla Legge di conversione del D.L. n. 11/2023 è data dal fatto che, limitatamente alle opzioni di cessioni esercitate con riguardo a spese detraibili sostenute nel 2022, la remissione in bonis post 31 marzo 2023 può essere esperita anche:
- “qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023”,
- a condizione che l’opzione di cessione “senza contratto ante 31 marzo 2023” venga esercitata a favore di uno dei c.d. “soggetti qualificati”, ossia banche e società appartenenti a gruppi bancari, altri intermediari finanziari e compagnie di assicurazione.
REMISSIONE IN BONIS | ||
Cessionario | Qualsiasi soggetto | Soggetti qualificati (banche e società appartenenti a gruppi bancari, altri intermediari finanziari e compagnie di assicurazioni) |
Condizioni da rispettare | Contratto di cessione concluso ante 31/3/2023 | Il contratto di cessione può essere stipulato anche dopo il 31/3/2023 |
Per la stipula del contratto non sono richieste particolari forme (circolare 16/E/2021) |
Il problema consiste però nel fatto che, nei modelli comunicazione dell’opzione di cessione e sconto in fattura, ad ogni diversa tipologia di spesa corrisponde uno specifico codice e a questo consegue la necessità di inviare un differente modello di comunicazione.
Detto in altri termini, in sede di compilazione del quadro A del modello per esercitare l’opzione si deve inserire, nel campo “Tipologia intervento”, il codice identificativo del lavoro collegato all’opzione. Peccato però che ogni modello ha un solo codice con la ovvia conseguenza che in presenza di diversi interventi si rende necessario presentare altrettanti modelli. Ove si volesse fruire del termine lungo per la remissione in bonis si moltiplicherebbero quindi anche le sanzioni da pagare.
Al riguardo si attende al più presto un chiarimento ufficiale da parte del Fisco a scongiurare il rischio che un contribuente che si trovasse a dover “rimettere in bonis” otto interventi (ipotesi che non di rado si incontra nei cantieri Superbonus) sia costretto a versare ben 2.000 euro (250 x 8) di sanzione.