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Superbonus e cessione dei crediti, Entrate a caccia dei falsi condomìni

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L’Amministrazione finanziaria, partendo dai profili di rischio individuati attraverso controlli automatici, sta verificando in modo capillare le posizioni dei contribuenti che hanno dato vita a un condominio e poi hanno chiesto l’accesso al superbonus, per verificare la presenza di casi di elusione per abuso del diritto.

Con la Sentenza 11 aprile 2023, n. 81 della Corte di giustizia di 1° grado di Trieste emerge che l’Agenzia sta entrando nel merito delle operazioni che hanno dato vita a compagini condominiali.

La creazione di un condominio è la via con la quale è possibile accedere ancora al Superbonus 110%. Anche gli immobili detenuti da società, essendo titolati di redditi di impresa, possono accedere al superbonus solo per le spese effettuate su parti comuni, quando siano condomini.

Secondo la ricostruzione fatta nella Sentenza citata dall’Agenzia, il contribuente aveva messo in atto una serie di operazioni di trasferimento di immobili che avevano l’unica finalità di attivare il condominio e, quindi, rendere il 110% fruibile. Nello specifico, gli immobili sono stati ceduti alla madre, alla moglie e alla suocera dell’amministratore unico della società. Alla cessione del secondo SAL sui lavori, il credito è finito nelle maglie del software delle Entrate. A un’analisi di merito più approfondita sono iniziate le contestazioni degli uffici, secondo i quali «l’intestazione dell’immobile a persone fisiche» era solo «un escamotage per fruire di bonus non spettanti all’impresa appaltatrice nel caso di acquisto diretto dell’immobile e sua successiva ristrutturazione»Per questo la cessione è stata bloccata.

Il blocco anti frode è stato contestato e la questione è arrivata alla Cgt di Trieste. Che, però, ha confermato l’impostazione delle Entrate, andando nel merito dell’operazione messa in campo per costituire il condominio: «Risulta evidente, sulla base degli accertamenti svolti dall’amministrazione finanziaria, che la società era la effettiva acquirente e proprietaria dell’immobile, immobile poi intestato ad altri soggetti, esclusivamente al fine di costituire un formale ma fasullo condominio».

Queste verifiche verranno fatte su larga scala e non sarà sufficiente avere rispettato solo formalmente i requisiti richiesti dalla legge, ma anche nella sostanza.

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