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Il perfezionamento della rottamazione-quater e la disciplina sulla crisi

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Affinché la rottamazione-quater produca i suoi effetti, è necessario non solo presentare istanza ma effettuare l’integrale pagamento degli importi risultanti dalla comunicazione inoltrata dall’Agente della riscossione entro il 30 giugno 2023, contenente il piano di pagamento delle somme dovute.

Infatti, l’ADER comunica ai debitori che hanno:

  • presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
  • l’importo delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

In caso di:

  • mancato o insufficiente versamento;
  • tardivo versamento, superiore a 5 giorni;
  • dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme,

la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo. Si può comunque procedere alla presentazione di una istanza di rateizzazione delle somme, ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 602/1973. Versando ciascuna rata alla scadenza e nell’importo previsto si possono comunque evitare le procedure esecutive (al massimo entro 5 giorni dalla scadenza con lieve ritardo).

L’art. 1, comma 248, Legge n. 197/2022 prevede la prededucibilità del credito iscritto a ruolo dall’Ente impositore ed affidato, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, all’agente della riscossione nel caso in cui il contribuente richiedente la definizione agevolata, sia soggetto ad una procedura di sovraindebitamento di cui alla Legge n. 3/2012 o una procedura di composizione negoziale della crisi d’impresa di cui al R.D. n. 267/1942 e al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, disponendo che: “alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 231, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili”.

Tale previsione ha evidentemente lo scopo di permettere anche a tali soggetti di avere la possibilità di ottenere le riduzioni previste dalla norma, evitando così una eventuale discriminazione, in quanto, visti i tempi di chiusura delle procedure notoriamente lunghi, non è pensabile il rispetto delle scadenze previste dalla definizione agevolata.

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