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Superbonus 110%: voto finale alla Camera

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Dopo il via libera finale alla Camera del 4 aprile 2023, con 172 favorevoli, 114 contrari e un astenuto, il Ddl di conversione del D.L. n. 11/2023 passa ora al Senato.

Le novità:

Le novità degli emendamenti al D.L. n. 11/2023  approvati alla Camera il 4 aprile 2023
Interventi relativi a edifici condominiali e a edifici interamente posseduti da persone fisiche (composti, questi ultimi, da un numero di unità immobiliari “principali” non inferiore a due e non superiore a quattro) Sono state inserite norme transitorie che per le spese sostenute nel 2023 fanno una distinzione tra:

  • gli interventi che possono beneficiare del superbonus nella misura del 110%
  • da quelli che possono beneficiarne al 90%.

Circa la modalità di fruizione del beneficio (sia per il superbonus, che per altri bonus edili) viene fatta una distinzione tra:

  • gli interventi che possono continuare a fruire dei bonus anche nella forma opzionale di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito,
  • da quelli che possono essere solo oggetto di detrazione in dichiarazione dei redditi.
Data di presentazione della richiesta di titolo edilizio abilitativo La data spartiacque tra superbonus al 110% e superbonus al 90% è quella del:

  • 31 dicembre 2022, nel caso di lavori di demolizione e ricostruzione;
  • 25 novembre 2022, nel caso di lavori diversi da quelli di demolizione e ricostruzione;
  • 31 dicembre 2022, nel caso in cui si tratti di lavori su parti comuni condominiali e la relativa delibera assembleare, che deve comunque essere stata approvata entro il 24 novembre 2022, risulti approvata prima del 19 novembre 2022.
Data spartiacque tra opzioni di sconto e cessione ancora possibili e non Data di presentazione del titolo abilitativo (e, nel caso di interventi su parti comuni condominiali, di approvazione dei lavori da parte dell’assemblea condominiale) è il 17 febbraio 2023.
Nuova norma di interpretazione autentica (art. 2-bis)
  • La presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo edilizio abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire, non inficia la tempestività del titolo abilitativo originario e la conseguente possibilità di beneficiare della disciplina transitoria più favorevole anche sulle spese dei lavori integrati con la variante successivamente presentata, o aggiunti in variante essendo relativi a parti comuni di un edificio condominiale e richiedano una nuova delibera dell’assemblea condominiale in data anch’essa successiva a quella “spartiacque”;
  • con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.

Qualora la natura delle variazioni apportate al progetto originario sia tale da non consentire, dal punto di vista urbanistico, di procedere con una variante al progetto originario, ma da rendere necessaria la presentazione della richiesta di un nuovo e distinto titolo abilitativo, non si applica l’interpretazione autentica.

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