Sussidi tecnici e informatici per i portatori di handicap: quale documentazione serve per l’IVA ridotta?
Aliquota IVA al 4 per cento per cessioni di sussidi tecnici ed informatici a favore di soggetti portatori di handicap.
L’Agenzia delle Entrate si è soffermata su tale aspetto con la Risposta n. 282/2023 .
L’art. 1, comma 3-bis), del D.L. 29 maggio 1989, n. 202 prevede che ‘‘Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4 per cento’’.
In virtù di quanto previsto dall’art. 2, comma 9, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, l’aliquota IVA agevolata ‘‘si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104’’.
Rientrano nell’agevolazione in parola le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche sia di comune reperibilità (i.e. fax, modem, computer, telefono a viva voce, ecc.) sia appositamente fabbricati. Deve, in ogni caso, trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.
Con Decreto del Ministro delle Finanze del 14 marzo 1998, da ultimo modificato dall’art. 29-bis del D.L. 16 luglio 2000, n. 76 e dall’art. 1 del D.M. 7 aprile 2021 (in vigore dal 4 maggio 2021), sono state individuate le condizioni e le modalità per fruire dell’agevolazione in esame.
Riguardo alla documentazione necessaria al fine di fruire dell’aliquota IVA agevolata, l’art. 2, comma 2, del citato D.M. 14 marzo 1998, nella formulazione in vigore dal 4 maggio 2021, prevede che «Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell’acquisto, producono copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata».
Il successivo comma 2-bis stabilisce che «I certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dall’art. 29-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l’accesso al beneficio fiscale».
In caso di importazione, la documentazione va prodotta all’ufficio doganale all’atto della presentazione della dichiarazione di importazione.
La possibilità di esibire il certificato del medico curante e non del medico specialista è riconosciuta solo per gli acquisti da effettuarsi successivamente al 4 maggio 2021 data di entrata in vigore del citato comma 2-bis dell’art. 2 dell’aggiornato Decreto del Ministero delle Finanze del 14 marzo 1998.
Pertanto, nel caso in cui il verbale della commissione medica pubblica non contenga le indicazioni relative al collegamento funzionale tra menomazione permanente e sussidi tecnici informatici, perché rilasciato in data anteriore alle modifiche apportate all’art. 2 del D.M. 14 marzo 1998, è necessario esibire l’attestazione del medico specialista.
La norma non prevede un’espressa limitazione del numero di sussidi informatici che un singolo cliente può acquistare con l’IVA ridotta.
Tuttavia, al fine dell’ottenimento dell’aliquota IVA agevolata al 4 per cento l’esercente dovrà acquisire copia del certificato rilasciato dagli organi competenti, attestante l’invalidità funzionale permanente da cui risulti, nei termini anzidetti, lo specifico collegamento funzionale tra la menomazione di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e il sussidio tecnico informatico che il soggetto interessato intende acquistare.
Il certificato rilasciato dal soggetto preposto deve contenere l’individuazione dello specifico sussidio tecnico-informatico oggetto di acquisto per il quale ricorre il sopra menzionato nesso funzionale.
Ciò vale per quei sussidi che, per caratteristiche tecniche e qualità, sono suscettibili anche di diverso uso, non rappresentando sussidi che ‘‘per vocazione’’ possono essere utilizzati esclusivamente da un malato affetto da menomazioni funzionali permanenti.