Superbonus e bonus edilizi: come cambia la documentazione per escludere la responsabilità solidale?
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Cambiano ancora le regole per i controlli anti-frode in capo ai cessionari dei bonus edilizi. L’art. 1 del D.L. n. 11/2023 ha infatti previsto una lista di nove tipologie di documenti che, laddove acquisiti dai cessionari del credito, riducono il rischio di essere chiamati a rispondere in solido con il cedente, fermo restando le ipotesi di dolo.
Rispetto al set documentale già previsto per arginare la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, vengono previste le seguenti novità:
- oltre alla visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi si aggiunge quella storica;
- viene dettagliata in modo più puntuale la documentazione necessaria per gli interventi di risparmio energetico, tra cui in particolare quelli che beneficiano del Superbonus. Si precisa che l’attestazione in merito all’avvenuta osservanza degli obblighi di segnalazione ed astensione previsti dalla disciplina antiriciclaggio non attiene a tutti i soggetti “che intervengono” nelle cessioni, ma riguarda soltanto chi interviene nella cessione (con espressa esclusione, pertanto, dei professionisti attestatori e che inviano la comunicazione all’Agenzia delle Entrate);
- la possibilità di sostituire la documentazione necessaria per lo scudo della responsabilità con una attestazione di possesso da parte del cedente viene estesa a tutti i soggetti che acquistano i crediti da un istituto bancario e non già soltanto ai correntisti “privati” che acquistano il credito dalla banca.
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