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Decreto contro il caro bollette: al 30 settembre la definizione agevolata delle liti tributarie

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Con il nuovo Decreto contro il caro bollette approvato dal Governo in data 28 marzo, cambiano alcune scadenze della definizione agevolata delle liti tributarie. Il riferimento è alla sanatoria di cui ai commi da 186 a 205 della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023.

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda all’Agenzia delle Entrate e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023 (non più 30 giugno).

Il Decreto apporta novità anche in merito ad alcune scadenze afferenti:

  • la conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi 206212):
  • rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218).
Liti pendenti. Le novità del decreto bollette
Definizione liti pendenti (186205) La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 settembre 2023 o della prima rata (non più 30 giugno); nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

Le precedenti disposizioni prevedevano, un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

Sospensione processo
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso, il processo è sospeso fino al 10 ottobre (non più 10 luglio), ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Diniego alla definizione agevolata
L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 (non più 31 luglio 2024) con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia
Impugnazioni e riassunzioni
Per le controversie definibili sono sospesi per 11 mesi (non più nove mesi) i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 (1° gennaio 2023) e il 31 ottobre 2023 (non più luglio 2023).
Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi 206212) In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, possono essere definite, entro il 30 settembre (il precedente termine era fissato al 30 giugno 2023), con l’accordo conciliativo di cui all’art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Prevista inoltre l’estensione della conciliazione agevolata alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023, in luogo del 1° gennaio 2023.

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (commi da 213 a 218) La rinuncia può essere esperita entro il 30 settembre 2023 (non più 30 giugno 2023).

Le novità in parola entreranno in vigore dopo la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale.

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