Gasolio commerciale. Rimborso in chiaro sui consumi del 1° trimestre 2023
Con l’informativa prot. 166296/RU del 27 marzo 2023, l’Agenzia delle Dogane ha fatto il punto sul rimborso spettante alle imprese di trasporto rispetto ai consumi di gasolio commerciale 1° gennaio-31 marzo 2023 in applicazione dell’accisa agevolata.
La dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/1995, per il 1° trimestre 2023, può essere presentata dal 1° aprile al 2 maggio 2023.
L’articolo citato prevede l’applicazione al gasolio commerciale dell’accisa agevolata di cui al punto 4-bis della Tabella A del Testo Unico delle Accise (TUA), Testo unico del 26 ottobre 1995, n. 504.
L’aliquota agevolata è pari a 403,22 euro per mille litri, in luogo dell’ordinaria misura di 617,40 euro.
Dunque l’importo del beneficio riconoscibile è pari a 214,18 per mille litri di prodotto.
Per gasolio commerciale usato come carburante, si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l’esclusiva disponibilità, per le attività individuate al comma 2 dell’art. 24-ter del TUA, tra le quali rientrano ad esempio le attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 T,
- svolte da persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi o
- munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito.
Viene considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista dal punto 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1995, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio per autotrazione impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore.
L’agevolazione è dunque riconosciuta quale rimborso il rimborso dell’onere conseguente alla maggiore accisa ordinaria applicata al gasolio usato come carburante rispetto a quella agevolata di cui al punto 4-bis della Tabella A allegata al TUA.
Per ricevere il rimborso, sotto forma di credito d’imposta o somma in denaro, i beneficiari sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al competente ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale.