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Superbonus: la Camera approva la conversione in legge del D.L. 11/2023

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Nella seduta di giovedì 30 marzo 2023 la Camera, con 185 voti favorevoli e 121 contrari, ha votato la fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’art. 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Nell’iter di conversione del c.d. Decreto “Blocca cessioni” (D.L. n. 11/2023) sono tante le novità apportate al superbonus 110%.

In sintesi:

Proroga al 30 settembre 2023
  • Confermata l’attesa proroga al 30 settembre 2023 per la possibilità di portare in detrazione al 110% le spese su villette e abitazioni unifamiliari che al 30 settembre abbiano già raggiunto il 30% dell’avanzamento dei lavori. In sostanza, ci sarà più tempo per effettuare i lavori e fare i bonifici.
Crediti bancari trasformati in BTP
  • Conversione dei crediti delle banche in Btp a 10 anni: le disposizioni introdotte consentono alle banche, agli intermediari finanziari iscritti all’apposito albo e alle società appartenenti a un gruppo bancario e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, cessionarie dei crediti d’imposta legati agli interventi rientranti nel cd. Superbonus, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta sino al 31 dicembre 2022, di utilizzare in tutto o in parte detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a 10 anni. Tale sottoscrizione è autorizzata nel limite del 10% della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di spese legate al superbonus, già utilizzati in compensazione, a condizione che il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno.
  • In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni ordinarie effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.
Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito
  • Rimette in bonis i contribuenti rispetto al termine, attualmente fissato al 31 marzo 2023, per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell’ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31 marzo 2023.
  • Il beneficiario della detrazione può effettuare detta comunicazione anche tardivamente, con le modalità e i termini per la cd. remissione in bonis (di cui all’art. 2, comma 1 , del D.L. 2 marzo 2012), se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all’albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un’impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia.
Deroga al divieto di cessione del credito
  • Per le spese relative ad interventi di superamento delle barriere architettoniche, con detrazione riconosciuta al 75%, vi è ancora la possibilità di continuare ad avvalersi della disciplina della cessione del credito.
  • Non applicabilità del divieto qualora i beneficiari della detrazione risultino essere:
    • Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (lettera c) dell’art. 119, comma 9, del D.L. n. 34/2020);
    • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (lettera d) dell’art. 119, comma 9, del del D.L. n. 34/2020);
    • ONLUS, OdV iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano (lettera d-bis) dell’art. 119 , comma 9, del D.L. n. 34/2020).

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