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Convenzioni contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera: regole di applicazione delle “tie breaker rules”

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Determinazione della residenza fiscale di una persona fisica ai sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni, ratificata con Legge del 23 dicembre 1978, n. 943.

L’Agenzia delle Entrate si è soffermata su tale aspetto con la Risposta n. 255/2023 .

In base all’art. 2 comma 2 del D.P.R. n. 917/1986, TUIR, sono considerate fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Le condizioni sopra indicate sono tra loro alternative e la sussistenza anche di una sola di esse per la maggior parte del periodo d’imposta è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.

Inoltre, si considerano comunque residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con Decreto ministeriale 4 maggio 1999.

Quest’ultima presunzione legale vale anche nei confronti dei cittadini italiani trasferiti in Svizzera, anche a seguito della formale iscrizione all’AIRE, in quanto la Svizzera è inserita nella lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al Decreto ministeriale 4 maggio 1999.

Tuttavia, da qui entrano in gioco le convenzioni contro le doppie imposizioni; in particolare, il trattato internazionale per evitare le doppie imposizioni in vigore con la Svizzera, nello specifico l’art. 4, richiama, riguardo alla definizione del concetto di residenza, al par. 1, la nozione contenuta nelle normative interne dei due Stati contraenti la suddetta Convenzione e stabilisce, al par. 2, conformemente al Modello OCSE di Convenzione, le cosiddette tie breaker rules per dirimere eventuali conflitti di residenza tra tali Stati contraenti.

Dette regole fanno prevalere:

  • il criterio dell’abitazione permanente cui seguono, in ordine gerarchico,
  • il centro degli interessi vitali,
  •  il soggiorno abituale e
  • la nazionalità del Contribuente.

Inoltre, sempre in base all’accordo Italia-Svizzera, opera una disposizione per effetto della quale, per la soluzione dei casi di doppia residenza, scatta il frazionamento dell’anno d’imposta, in caso di trasferimento da uno Stato all’altro nel corso dell’anno (cfr. art. 4, par. 4, della Convenzione).

Da qui, nel caso del cittadino italiano che si trasferisce in Svizzera, l’Italia può esercitare la propria potestà impositiva, basata sulla residenza, fino al giorno “z” (ultimo giorno di residenza in Italia), mentre la Svizzera può far valere, ai sensi della predetta disposizione convenzionale, la propria pretesa impositiva a decorrere dal giorno successivo al giorno “z” (cfr. art. 4, par. 4, della Convenzione).

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