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Superbonus 110%: invio all’ENEA dell’asseverazione entro il 24 marzo 2023

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Asseverazione all’Enea entro il 24 marzo 2023 e comunicazione delle opzioni di cessione e sconto in fattura, relativa alle spese 2022 o alle rate residue del 2020 o del 2021, entro il 31 marzo 2023.

Un accavallarsi di scadenze, con possibili proroghe dell’ultimo minuto. Come al solito il Superbonus 110% non annoia i contribuenti. La possibilità di cedere il credito entro il 31 marzo 2023 anche senza un contratto firmato con  la banca o un terzo cessionario è solo una delle modifiche che dovrebbero essere approvate mercoledì 22 marzo 2023 (data in cui ci sarà il voto in commissione Finanze del Ddl di conversione del D.L. n. 11/2023).

L’invio all’ENEA dell’asseverazione va fatta entro il 24 marzo 2023 per i contribuenti che vogliano trasferire i crediti fiscali relativi a lavori di super ecobonus effettuati nel 2022. La comunicazione delle cessioni deve essere inviata, infatti, «a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’Enea della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione»Le opzioni, quindi, devono tenere conto di questa scadenza. Una volta ricevuta l’asseverazione, infatti, l’Enea, trasmette alle Entrate i relativi dati di sintesi (su congruità delle spese e rispetto dei requisiti tecnici); l’Agenzia, a sua volta, verifica in maniera incrociata la corrispondenza dell’asseverazione con la comunicazione, pena il suo scarto. L’asseverazione andrà presentata per tale motivo, al massimo entro il 24 marzo 2023.

Una possibile modifica che sarà approvata mercoledì 22 marzo è quella di consentire la comunicazione delle opzioni anche a chi non abbia ancora un contratto sottoscritto, ma solo un impegno della banca ad avviare la procedura. Da valutare se questo correttivo consentirà di aprire la strada della remissione in bonis, entro il 30 novembre 2023, anche a chi per fine marzo non aveva ancora un accordo di cessione firmato.

Interventi di edilizia libera – La soluzione per gli interventi di edilizia libera (infissi, caldaie, pompe di calore, fotovoltaico) per non rientrare nel blocco delle opzioni,  introdotto dalD.L. 11/2023 non sarà più provata dall’avvio dei lavori ma dall’effettuazione di un bonifico parlante o, in assenza di un pagamento, una doppia dichiarazione sostitutiva (con relativa responsabilità penale), sia del committente che del fornitore.

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