In sostanza, l’Agenzia delle entrate trasmette al domicilio digitale dei singoli contribuenti interessati una comunicazione che segnala l’anomalia, invitandoli ad accedere dall’area riservata del portale dell’Agenzia per consultare i dettagli degli invii tardivi all’interno del “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
Tali dettagli sono disponibili anche in un elenco in .excel per consentire un riscontro più agevole delle informazioni.
In particolare sono resi disponibili, per le fatture elettroniche:
- l’elenco e il numero delle fatture emesse in ritardo,
- il tipo di fattura,
- il tipo documento,
- il numero e la data della fattura/documento,
- la data di trasmissione e l’identificativo dello Sdi file
e per i corrispettivi giornalieri:
- l’elenco e il numero degli invii trasmessi in ritardo,
- il numero identificativo dell’invio,
- la matricola del dispositivo,
- la data di rilevazione e quella di trasmissione.
Qualora il contribuente:
- ritenga che l’anomalia segnalata sia corretta, può regolarizzare la propria posizione con le diverse forme di definizione previste dalla legge n. 197/2022 (Tregua fiscale), versando, entro il 31 marzo 2023, 200 euro per il periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, se le stesse non hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo
- o versando, entro la stessa data, un 1/18 delle sanzioni ordinariamente previste per la mancata o tardiva emissione della fattura e per l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri, se le violazioni hanno invece inciso sulla dichiarazione annuale;
- in alternativa, lo stesso può regolarizzare la sua posizione mediante il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.Tale comportamento potrà essere attuato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui l’interessato abbia avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità (artt. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis D.P.R. n. 633/1972) e degli esiti del controllo formale (art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973).