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Cessione crediti di singole annualità preclusa al primo beneficiario, si spera in un’apertura dell’Esecutivo

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La cessione dei crediti d’imposta, che scaturiscono dai bonus edilizi, è questione ancora assai dibattuta e in grado di generare parecchie perplessità e dubbi.

In alternativa all’utilizzo “diretto” in dichiarazione del beneficio derivante dal Superbonus 110% o di altri bonus edili, è possibile fruire del credito di imposta in compensazione; il fornitore (che ha applicato lo sconto sul corrispettivo in fattura) e il “primo cessionario” (che ha acquisito “direttamente” dal beneficiario il credito di imposta corrispondente alla detrazione) possono cedere a terzi le quote annuali ancora utilizzabili di cui non hanno fruito e i loro cessionari possono a loro volta utilizzare “direttamente” in compensazione le quote annuali ancora disponibili del credito di imposta acquisito alle stesse condizioni, oppure procedere a loro volta alla cessione a terzi.

L’eventuale cessione effettuata dal fornitore costituisce una “prima cessione”, mentre la cessione effettuata dal “primo cessionario” costituisce una “cessione successiva alla prima”.

Tuttavia, questo riguarda fornitori e cessionari, non il primo beneficiario.

Il primo beneficiario ha due possibilità:

  1. cedere l’intero credito,
  2. iniziare a detrarre la prima rata e poi cedere irrevocabilmente tutte le rate residue non fruite (Provvedimento direttoriale del 3 febbraio 2022 e circolare n. 19/E/2022, in cui si specifica che “Resta ferma la possibilità di cedere tutte le rate residue di detrazione non ancora utilizzate. In caso, ad esempio, di una spesa sostenuta nel 2021, da cui deriva una detrazione rateizzabile negli anni successivi, è possibile utilizzare in detrazione la quota corrispondente alla prima rata e cedere tutte le rate residue insieme. È fatta salva la possibilità per il cessionario, una volta acquisito il credito, di cedere le singole annualità di cui lo stesso si compone”.

Vige una sorta di divieto di frazionamento delle successive cessioni delle singole rate annuali. Ipotizzando una spesa superbonus 2022 con quote di detrazione da fruire da parte del cessionario in quattro anni (dal 2023 al 2026), ci si chiede, sostanzialmente, se è possibile cedere solo la quota 2023 o le quote 2023/2024, trattenendo le rate residue. Sembra che ciò non sia possibile.

Il beneficiario non può cedere solo alcune rate, operazione possibile solo ai successivi cedenti o al fornitore che ha concesso lo sconto in fattura, quando il credito è già transitato almeno una volta in piattaforma.

È possibile:

  • cedere a soggetti diversi tutte le rate del medesimo credito,
  • cedere singolarmente i crediti scaturente da spese annuali distinte
  • cedere in maniera differenziata i crediti emergenti da SAL diversi.

Sarebbe auspicabile che le Entrate rendessero possibile anche per il primo beneficiario la cessione di singole rate.

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