Skip to main content

Aliquota IVA ridotta per i beni necessari a contenere la pandemia: il punto dell’Agenzia delle Dogane

|

Riduzione aliquota IVA per le cessioni e le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Si è soffermata su tale aspetto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la circolare n. 5 del 14 febbraio 2023. Il documento aggiorna la precedente circolare, la n. 9/D del 3 marzo 2021.

La Legge n. 178/2020, Legge di Bilancio 2021, ha previsto:

  • l’esenzione IVA, fino al 31 dicembre 2022, sulle cessioni di “strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19”, in considerazione delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 452, in deroga all’art. 124, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto “Rilancio”;
  • l’esenzione IVA, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 (comma 453), sulle cessioni dei “vaccini contro il COVID-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini”, in deroga al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Detto ciò, finito il periodo di validità di tali previsioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2023:

  • sono soggette all’aliquota IVA del 5% le importazioni dei beni elencati nell’allegato 1 , aggiornato al punto 38 con l’aggiunta della “strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19”, di cui ai codici merce 3822 1900 10; ex 3821 0000; ex 9018 90; ex 9027 89; 3822 1900 10; ex 9027 8990. Per le operazioni doganali aventi ad oggetto i suddetti beni, ad esclusione del codice TARIC 3822 1900 10 , gli operatori economici dovranno utilizzare il Cadd Q102, che risponde alla seguente descrizione: “Riduzione aliquota IVA per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art. 124 comma 1 del DL 19/05/2020, n. 34 convertito nella Legge n. 77 del 17/07/2020, che ha introdotto il punto 1-ter.1, parte II-bis, Tabella A del DPR 633/72)”;
  • è da considerarsi soppresso, l’allegato 2 alla circolare 9/D, che conteneva i casi di esenzione dall’IVA ormai non più previsti;
  • sono soggetti all’aliquota IVA del 10% i “vaccini contro il COVID-19[6]”, codice NC 3002 4110, di cui all’allegato 3 , come previsto dal n. 114) della Tabella A, parte III del D.P.R. n. 633/1972, relativo a “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”, tra cui sono compresi, appunto, i vaccini. Per tale fattispecie non dovrà essere inserito alcun Codice Addizionale (Cadd) in dichiarazione doganale.

Gli allegati della circolare n. 5 sostituiscono integralmente quelli uniti alla circolare 9/D 2021.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta

    Lavora con noi - Work with us
    Close