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Nuovo patent box: pubblicata la circolare n. 5/E/2023

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Era iniziato lo scorso 18 gennaio 2023 il confronto sul tema del nuovo regime del patent box, come modificato dall’art. 6  del D.L. n. 146/2021; il 3 febbraio 2023, si è poi conclusa la fase di consultazione. Ora l’Agenzia delle Entrate predispone le versioni definitive della circolare e del provvedimento che aveva posto all’attenzione degli interessati con le rinnovate disposizioni (circolare n. 5/E/2023 e provvedimento 24 febbraio 2023 ).

Ricordiamo che il regime opzionale introdotto con la nuova norma consente al soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa, una deduzione fiscale maggiorata al 110% delle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo riferibili agli stessi beni.
La circolare, dopo aver illustrato le finalità della disposizione e le attuali caratteristiche del regime, fornisce chiarimenti in relazione:

  • all’impianto generale dell’istituto,
  • ai requisiti e modalità di accesso al regime, con riferimento all’ambito sia soggettivo sia oggettivo,
  • alle condizioni per beneficiare dell’esimente sanzionatoria, nel caso di rettifiche della maggiorazione dedotta da parte dell’amministrazione finanziaria,
  • alle soluzioni interpretative adottate in relazione a questioni legate all’eventuale “transito” dal precedente al nuovo regime patent box.

Il documento di prassi, in particolare, precisa che il nuovo patent box può essere applicato a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 146/2021, cioè a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021; da tale data non sono pertanto più esercitabili le opzioni relative al precedente regime. Per i contribuenti solari, il nuovo regime si applica a partire dal periodo d’imposta 2021, mentre i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (periodo d’imposta “a cavallo”) potranno fruire del regime a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021. Per esempio, un’impresa il cui esercizio termina il 31 ottobre 2021 potrà esercitare l’opzione a partire dal periodo d’imposta che va dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.

Anche riguardo al periodo transitorio, la circolare chiarisce che i contribuenti che vogliono passare al nuovo regime devono comunicare la rinuncia alla procedura di accordo preventivo tramite pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’ufficio presso il quale la procedura è pendente. La rinuncia va inviata anche se il contribuente ha presentato istanza di rinnovo di un accordo preventivo già sottoscritto. La possibilità di transitare nel nuovo regime è riconosciuta nel caso in cui non sia stato ancora sottoscritto con l’Agenzia un accordo a conclusione della procedura pendente. I contribuenti possono anche permanere nel precedente regime di patent box, a condizione che sia stata esercitata un’opzione relativa ai periodi d’imposta antecedenti al 2021. In questo caso, chi intende stipulare un accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria può concludere una procedura già avviata sotto il precedente regime.

Rispetto alla versione di gennaio, la circolare risolve due criticità:

  • la condizione, secondo la quale i beni agevolabili devono essere “utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa”. L’Agenzia ritiene di non considerare “utilizzato” un bene per il quale è stato ottenuto un titolo di privativa industriale, ma che non viene impiegato nei processi aziendali (per es. per ragioni collegate alla mera tutela di quote di mercato);
  • la seconda riguarda il coordinamento tra la disciplina del nuovo regime patent box e quella del credito d’imposta ricerca e sviluppo. Secondo l’Agenzia, l’agevolazione patent box deve essere qualificata come sovvenzione che insiste sulle stesse spese di ricerca e sviluppo ammissibili alla disciplina del relativo credito d’imposta: ne consegue che la base di calcolo del credito d’imposta R&S va decurtata dell’imposta sui redditi e dell’IRAP riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime patent box. L’applicazione di tale interpretazione ai periodi d’imposta interessati dal meccanismo premiale comporta la restituzione del credito d’imposta disciplinato dalla richiamata legge n. 160/2019eventualmente già fruito, senza sanzioni e interessi.

Oltre alla circolare, è stata pubblicata anche la bozza di provvedimento destinato a modificare quello del 15 febbraio 2022 . Rispetto alla bozza, l’Agenzia ha apportato una modifica che attiene alle cause di esclusione dalla disciplina agevolativa.
Alcune cause di esclusione previste per il credito d’imposta ricerca e sviluppo (es. il mancato rispetto della disciplina sulla sicurezza dei luoghi di lavoro) erano state ritenute applicabili anche al nuovo regime Patent box, pertanto ora sono state inserite nel provvedimento del 15 febbraio 2022.
È stato inoltre previsto che le cause di esclusione, se sopraggiungono rispetto all’esercizio dell’opzione, non determinano la decadenza dal beneficio, ma solo la non efficacia della medesima opzione limitatamente al periodo di imposta in cui la causa di esclusione produce i propri effetti.

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