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Superbonus 110% e i termini di esecuzione dei lavori

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Il Superbonus 110% prevede precisi termini per l’esecuzione dei lavori, per i quali è concessa la detrazione. La fruizione dei bonus fiscali per gli interventi edilizi è indissolubilmente vincolata all’esecuzione completa degli interventi stessi.

Le agevolazioni sono infatti concesse per l’esecuzione di interventi edilizi; quindi tali interventi devono essere completati; si pensi a un intervento di riduzione del rischio sismico con Sismabonus, in tal caso non è sufficiente ultimare le opere strutturali e collaudarle, ma occorre comunque terminare l’intervento come dedotto nel titolo edilizio.

Inoltre, il principio generale per distinguere le spese agevolabili da quelle che non lo sono, è che le spese, per poter essere detratte, devono essere fatturate e pagate durante il periodo di vigenza dei bonus stessi, quindi entro la scadenza.

In seguito alle modifiche introdotte dall’art. 9 del D.L. n. 176/2022 (c.d. Decreto “Aiuti-quater”) all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, e delle disposizioni introdotte dall’art. 1, comma 894 della Legge n. 197/2022, l’aliquota al 110% può continuare ad applicarsi sulle spese sostenute:

  • fino al 31 marzo 2023, con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (o anche su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari) che alla data del 30 settembre 2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo (secondo periodo del comma 8-bis dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, modificato dal n. 2 dell’art. 9, comma 1 lett. a, del D.L. n. 176/2022);
  • fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, oltre che dalle ONLUS, ODV e APS iscritte nei registri, alle condizioni sopra evidenziate inerenti la data delle delibere e del deposito della CILAS (art. 119, comma 8-bis del D.L. n. 34/2020, art. 1 comma 894 della Legge n. 197/2022 e art. 9 del D.L. n. 176/2022);
  • fino al 31 dicembre 2025, per gli interventi nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (questa possibilità discende dal primo periodo del comma 8-ter dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020);
  • fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati dai soggetti di cui alle lett. c) e d) dell’art. 119, comma 9 del D.L. n. 34/2020 (IACP e cooperative edilizie), nonché dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio (ultimo periodo del comma 8-bis dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020), fermo restando che il superbonus si estende alle spese sostenute sino alla fine del 2023 soltanto se alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo (altrimenti il superbonus si “ferma” alle spese sostenute entro il 30 giugno 2023);
  • fino al 31 dicembre 2025, per gli interventi effettuati dai soggetti di cui alla lett. d-bis) dell’art. 119, comma 9 del D.L. n. 34/2020 (ONLUS, ODV e APS) che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, purché oggetto degli interventi siano immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 o D/4 posseduti da tali soggetti in piena o nuda proprietà, oppure in usufrutto, oppure detenuti in comodato d’uso gratuito. Questa possibilità deriva dal secondo periodo del comma 8-ter dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, inserito ex novo dalla lett. c) dell’art. 9, comma 1 del D.L. n. 176/2022, ai sensi della quale la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute sino a tutto il 2025 in relazione agli interventi contemplati dal comma 10-bis dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (ferme restando le peculiari regole di calcolo del tetto massimo di spesa agevolabile ivi stabilite).

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, la detrazione si applica alle spese sostenute per gli interventi «trainanti» e «trainati» elencati nell’art. 119 del Decreto “Rilancio”, nel periodo di vigenza dell’agevolazione ivi indicato, indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono. Pertanto, i benefici sono correlati al «sostenimento» delle spese, risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili.

Ad analoghe conclusioni si perviene anche con riferimento alla possibilità di esercitare le opzioni di cui al citato art. 121, il quale, attualmente, prevede che la possibilità di optare per le soluzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura e cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione) possa essere esercitata per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 e 2022, in relazione agli interventi indicati nel comma 2 del suddetto articolo, diversi da quelli ammessi al Superbonus.

Relativamente al periodo temporale nel quale gli interventi devono essere completati, ancorché le norme non stabiliscano il termine entro il quale i lavori debbano essere ultimati ai fini del consolidamento della detrazione o dell’esercizio dell’opzione per una delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione medesima, risulta necessario, ai predetti fini, che gli interventi vengano comunque ultimati (interrogazione parlamentare n. 5-07055 del 17 novembre 2021).

A tal proposito, si fa presente che, con riferimento agli interventi per i quali non sono previsti stati di avanzamento lavori, l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura può essere esercitata facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamentoferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente completati.

È stata altresì ribadita la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente completati ed è stato precisato che tale condizione sarà ovviamente verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

La mancata effettuazione degli interventi, al pari dell’eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma – quale, tra gli altri, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali richiesti in termini di risparmio energetico o antisismici – determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d’imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Il concorso nella violazione comporterà, oltre all’applicazione dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, altresì, la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.

Pertanto, alla luce delle osservazioni sin qui svolte, deve ritenersi possibile esercitare, in vigenza della agevolazione fiscale, l’opzione di cui al citato art. 121 del Decreto “Rilancio” relativamente ad un acconto corrispondente ad un SAL non inferiore al 30 per cento dell’intervento complessivo, ancorché i lavori saranno ultimati successivamente al predetto termine di vigenza dell’agevolazione, atteso che, l’applicazione della detrazione è subordinata, tra l’altro, alla condizione che gli interventi agevolabili siano realizzati nel rispetto dei requisiti richiesti.

 

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