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Bonus facciate: attestazione rilasciata dall’impresa esecutrice dei lavori come alternativa al bonifico parlante

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L’art. 1, comma 219, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) prevedeva che:

  • per le spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021,
  • relative agli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna
  • degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444,

spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% (c.d. “bonus facciate”).

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 39, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), l’agevolazione:

  • è stata prorogata al 31 dicembre 2022
  • ma, con specifico riferimento alle spese sostenute nel corso dell’anno 2022, la relativa percentuale di detraibilità è stata ridotta dal 90% al 60%.

I primi chiarimenti di carattere interpretativo sull’applicazione del “bonus facciate” sono stati forniti con la:

  • circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020
  • e con la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022.

Con la richiamata circolare n. 2/E del 2020 è stato precisato (paragrafo 4.1) che sono applicabili alla detrazione le disposizioni del regolamento di cui al D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, recante le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR. In particolare, i contribuenti persone fisiche devono effettuare il pagamento delle spese utilizzando un bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento autorizzati applicano, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8%).

Con la circolare n. 28/E del 2022 è stato chiarito che:

  • possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti bancari e postali ai fini del c.d. ecobonus di cui all’art. 14 del citato D.L. n. 63/2013 o della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al richiamato art. 16-bis del TUIR indicando, qualora possibile, come causale, gli estremi della Legge n. 160/2019;
  • la detrazione può essere riconosciuta anche nel caso in cui non sia possibile riportare i predetti riferimenti normativi sempreché non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta;
  • la non completa compilazione del bonifico bancario/postale non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico;
  • qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.

Va, tuttavia, rilevato, che il rilascio della menzionata attestazione non deve essere inteso come alternativa al pagamento mediante bonifico “parlante” ma, piuttosto, come ipotesi eccezionale rispetto a quanto normativamente disciplinato ai fini del corretto comportamento che il contribuente è chiamato a tenere per poter beneficiare di una determinata agevolazione fiscale.

Nell’interpello n. 214 del 14 febbraio 2023 l’amministrazione chiarisce che anche con riferimento al “bonus facciate”:

  • se non è possibile ripetere il bonifico,
  • l’Istante potrà fruire della detrazione, qualora sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’impresa esecutrice dei lavori attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della imputazione nella determinazione del reddito di impresa.

Resta fermo che, implicando valutazioni di ordine fattuale, l’appuramento della circostanza di essere impossibilitati, in concreto, a ripetere il pagamento effettuato utilizzando un bonifico ordinario in luogo di quello “parlante” va demandata all’attività di accertamento e di controllo. Gli organi deputati verificheranno il comportamento del contribuente, se teso ad eludere il rispetto della normativa sull’applicazione della ritenuta d’acconto dell’8 per cento, prevista dall’art. 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

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