Nella prassi operativa spesso il contribuente omette il versamento delle rate, nonostante ne abbia richiesto la dilazione (a seguito della notifica di avvisi bonari). Questa operazione fa sorgere delle criticità in relazione alla tempestività della notifica della cartella di pagamento, relativa all’importo iscritto a ruolo.
Ad esempio, se dovesse succedere che un contribuente, destinatario di un avviso bonario ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per il periodo d’imposta 2015, decide per la dilazione, pagando regolarmente la 1a rata (con termine dicembre 2019) e poi anche le seguenti, tranne l’ultima, verrà raggiunto dalla notifica della cartella di pagamento con recupero dell’importo residuo del credito, degli interessi e delle sanzioni successive, oltre che del disconoscimento della dilazione. Il contribuente che accetta di definire l’avviso bonario da liquidazione automatica della dichiarazione, anche con rateizzazione, sfrutta la riduzione a 1/3 delle sanzioni per omesso versamento del 30% (art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 462/1997).
Oggi è possibile usufruire di una dilazione di un massimo di 20 rate trimestrali di importo costante a prescindere dall’importo complessivo del debito (art. 1, comma 159 della Legge n. 197/2022). Il contribuente che al momento ha in corso una dilazione modulata su otto rate può giovare dell’ampliamento a 20, con contestuale ricalcolo degli importi dovuti (circolare 13 gennaio 2023, n. 1).
La dilazione si applica con il versamento della 1a rata da pagare entro 30 giorni dalla comunicazione (questo termine rimane sospeso ex lege dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno). Grazie alla disciplina del c.d. “lieve inadempimento” è permesso il versamento della prima rata (art. 15-ter, comma 3 del D.P.R. n. 602/1973) anche dopo 7 giorni. Se la rata è diversa dalla prima, è concesso il pagamento in ritardo solo nel caso questo avvenga entro il termine di pagamento della rata successiva. Se le scadenze non vengono rispettate, scatta la decadenza del beneficiario dalla rateazione e l’iscrizione seguente a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, oltre a:
- interessi
- sanzioni
parametrati al residuo ancora dovuto a titolo di imposta (circolare 29 aprile 2016, n. 17, § 3.2.1).
La cartella di pagamento notificata, a causa del disconoscimento della dilazione, deve essere inviata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione (art. 25, comma 1, lett. c-bis del D.P.R. n. 602/1973).
Sanzioni misurate sulla residua imposta – Indipendentemente dal numero della rata omessa, ai fini della decorrenza del termine per la notifica della cartella, è necessario conoscere la data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rateazione.
Diverso è il termine di decadenza per la liquidazione automatica senza rateazione (31 dicembre del terzo anno seguente a quello di presentazione della dichiarazione). Per tale motivo, qualora si supponga che l’ultima rata del piano fosse a settembre 2021, la cartella di pagamento notificata a febbraio 2023 sarebbe perfettamente nei termini previsti, dato che il termine limite di notifica sarebbe il 31 dicembre 2024.