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Rimborsi per volontariato: tassazione piena, non serve la fattura

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Sono tassabili i rimborsi ricevuti dal lavoratore autonomo attivato tramite associazioni regolarmente iscritte nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile per la propria attività di volontariato. Tuttavia non sarà necessario emettere alcuna fattura.

Possono essere così riassunte le indicazioni fornite dall’Agenzia  delle Entrate con la Risposta n. 191/2023 .

Al fine di consentire l’“effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile”, l’art. 39 del D.Lgs. n. 1/2018, Codice di protezione civile, tra gli altri “strumenti”, prevede che “Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell’Elenco nazionale di cui all’art. 34, impiegati nelle attività previste dal presente articolo, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri” (cfr. comma 5).

Considerato l’effetto sostitutivo, del rimborso eventualmente ricevuto, rispetto al reddito proprio dell’attività svolta, entrano in gioco le disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, TUIR: “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, (…), costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (…)”.

Nei fatti, come ribadito nella risposta in esame: sono imponibili le somme corrisposte al contribuente in sostituzione di mancati guadagni (c.d. “lucro cessante”) purché riconducibili ad una delle categorie reddituali previste dal TUIR, mentre non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate a fronte della perdita economica subìta dal percipiente e che si concretizza in una diminuzione del suo patrimonio (c.d. “danno emergente”).

Detto ciò, l’Agenzia  delle Entrate ritiene che:

  • siamo nella casistica di cui al lucro cessante (mancato guadagno giornaliero), con conseguente tassazione del rimborso in capo al percepiente, art. 6 comma 2 del TUIR;
  • posto che l’attività svolta senza fini di lucro non costituisce esercizio di attività professionale, anche se prestata nell’ambito delle proprie competenze, la stessa non comporta obblighi di fatturazione ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

Risposta n. 191_2023

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