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Pandemia terminata: regole di tassazione ordinarie per il frontaliere in smart working

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Una volta passato il periodo di criticità legato alla pandemia, non può essere più considerato frontaliere il cittadino italiano che continua a lavorare in smart working in Italia.

Dunque, allo scadere dell’Accordo amichevole Italia-Svizzera stipulato, in via eccezionale e temporanea, nel periodo della pandemia, non è più possibile lavorare da remoto e godere della tassazione esclusiva nello Stato in cui l’attività è svolta, come dispone ordinariamente l’Accordo contro le doppie imposizioni siglato dai due Paesi.

Può essere così riassunta la Risposta n. 171 del 26 gennaio 2023 .

La Risposta prende spunto da apposita istanza di interpello tramite la quale un contribuente che ha beneficiato durante la pandemia dell’accordo tra Italia e Svizzera che ammetteva, ossia confermava, l’imposizione dei redditi esclusivamente in Svizzera, pur svolgendo l’attività in smart working in Italia, ha chiesto se potesse continuare a lavorare da casa, mantenendo la tassazione prevista per i frontalieri.

Ebbene, la Risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata negativa. Infatti, come da numerosi documenti di prassi con cui sono state definiti i requisiti dei frontalieri (circolari n. 1/2001n. 15/2002, paragrafo 13, e n. 2/2003), sono ritenuti tali: esclusivamente i dipendenti residenti in Italia, che quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi per svolgere la prestazione lavorativa.

Per rientrare in tale categoria è, dunque, necessario spostarsi quotidianamente nello Stato del proprio datore di lavoro.

In considerazione di ciò, l’istante per essere considerato frontaliere e godere della tassazione esclusiva in Svizzera, dovrebbe recarsi tutti i giorni in Svizzera per raggiungere la sede della propria attività. Una volta cessata l’efficacia delle disposizioni eccezionali e provvisorie adottate per l’emergenza Covid, contenute nell’Accordo amichevole del 19 giugno 2020, tornano, infatti, in vigore le disposizioni ordinarie previste dalla Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni.

Nel complesso, se il lavoratore intende continuare a lavorare in Italia per ¼ dei giorni lavorativi complessivi:

  • il reddito maturato per i giorni in cui il contribuente lavorerà in Svizzera dovrà essere assoggettato a tassazione concorrente nei due Paesi e l’eventuale doppia imposizione sarà eliminata in Italia, ai sensi delle disposizioni contenute nella Convenzione per evitare le doppie imposizioni;
  • il reddito relativo all’attività prestata in Italia, è soggetto, invece, sempre in applicazione dell’accordo bilaterale, a imposizione esclusiva nel nostro Paese.

In entrambi i casi, l’intero reddito di lavoro dipendente dovrà essere riportato nelle dichiarazioni dei redditi presentate in Italia.

Risposta n. 171_2023

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