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Agevolazioni prima casa under 36: l’Agenzia delle Entrate aggiorna la guida ufficiale

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L’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad aggiornare la guida ufficiale sulle agevolazioni per l’acquisto della casa che comprendono anche quelle riservate ai giovani under 36art. 64 del D.L. n. 73/2021, Decreto “Sostegni-bis”, così come prorogate pe tutto il 2023 dall’art. 1, comma 74, Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023.

Di conseguenza, tali agevolazioni continueranno ad applicarsi agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà e quelli traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso dell’abitazione stipulati entro il 31 dicembre 2023.

Le agevolazioni prima casa per gli under 36
Agevolazioni Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà e quelli traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso dell’abitazione sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale. L’esenzione opera anche per l’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.
Soggetti beneficiari Acquirenti immobili prima casa.
Condizioni da rispettare Non aver compiuto 36 anni nell’anno in cui viene rogitato l’atto e presentare un valore dell’ISEE non superiore a 40.000 euro.
Credito d’imposta sull’IVA Per gli stessi atti sopra citati, atti traslativi a titolo oneroso della proprietà e quelli traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso dell’abitazione, se relativi a cessioni soggette ad IVA, è attribuito agli acquirenti, che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato, un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; il credito d’imposta può altresì essere utilizzato in compensazione. Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi cash. Non è ancora chiaro se anche per tale agevolazione sia necessario avere un ISEE non superiore a 40.000 euro.
Periodi di efficacia delle agevolazioni Atti stipulati dalla data di entrata in vigore della norma, 26 maggio 2021 e fino al 31 dicembre 2023.
Dichiarazioni mendaci e decadenza delle agevolazioni In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni o di decadenza da dette agevolazioni:

  • l’imposta di registro è dovuta in misura ordinaria così come quella ipotecaria e catastale oltre ad una sanzione pari al 30% delle maggiori imposte e il pagamento degli interessi di mora.
  • se la cessione è soggetta a IVA, è dovuta la differenza d’imposta non versata (ossia la differenza tra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata), una sanzione pari al 30% della differenza medesima e il pagamento degli interessi di mora.

Come già chiarito dalla circolare, Agenzia delle Entrate, n. 12/E del 14 ottobre 2021, il credito di imposta relativo all’acquisto con IVA, può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto, o della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’acquisto.

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