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Al via la Rottamazione-quater. Adesione sul nuovo portale Agenzia Entrate-Riscossione

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Sul sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione è stata pubblicata l’area dedicata alla Definizione agevolata ex Legge n. 197/2022 , per aderire alla c.d. “Rottamazione-quater”. 

Le modalità per aderire sono due e alternative:

  • on-line in area riservata (servizio non ancora attivo): si compila il form e si indica le cartelle/avvisi che intendi inserire nella domanda di adesione direttamente dall’area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi –  Accedi all’area riservata;
  • on-line in area pubblica (servizio già attivo) – si compila il form, allegando la documentazione di riconoscimento. Va specificato l’indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2023). – Vai al servizio

La procedura dopo aver presentato la domanda – Se il contribuente ha presentato la domanda in area riservata, riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

Se ha presentato la domanda in area pubblica:

  • riceverà una prima e-mail all’indirizzo che ha indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
  • dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
  • infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

Definizione agevolata: prossime scadenze – La Legge di Bilancio 2023  ha introdotto una nuova Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.

La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di:

  • interessi e sanzioni,
  • interessi di mora
  • nonchè il c.d. aggio.

Sono da considerare nell’importo dovuto:

  • le somme a titolo di capitale,
  • le spese per le procedure esecutive
  • e i diritti di notifica.

Per aderire alla Definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

È possibile pagare gli importi:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023
  • o, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza:
    • il 31 luglio
    • e il 30 novembre 2023.

Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate:

  • il 28 febbraio,
  • 31 maggio,
  • 31 luglio
  • e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Per quanto riguarda i carichi degli enti di previdenza privati, la Legge n. 197/2022  prevede che tali carichi possano rientrare nella Definizione agevolata solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata (PEC).

Lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro – La Legge di Bilancio 2023  prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1.000 euro. L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:

  • lo “Stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
  • per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

La legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.

Dal 1° gennaio 2023 e fino alla data dell’effettivo annullamento, cioè al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell’ambito applicativo dello “stralcio”, compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Si precisa, infine, che la misura relativa allo “Stralcio” fino a mille euro non trova applicazione per le seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

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