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Aiuti di Stato: quali garanzie indicare entro il il 31 gennaio

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Con la comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 n. C(2020) 1863 final e successive modifiche, è stato definito il Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel contesto dell’epidemia di COVID-19.
Il Quadro temporaneo, in vigore fino al 30 giugno 2022, prevede che gli Stati membri possano concedere, tra l’altro, le seguenti tipologie di aiuti:

  • garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese;
  • garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale (tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse.

L’art. 1 , commi 13-17, del D.L. 41/2021 ha disegnato un quadro normativo (c.d. regime “ombrello”) finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno italiane espressamente elencate al comma 13 del medesimo decreto di usufruire dei massimali previsti per le Sezioni 3.1 “Aiuti di importi limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Con riferimento agli aiuti di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo,  l’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme (quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni) a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
Gli aiuti di tale sezione sono cumulabili con gli aiuti “de minimis” (limite pari a 200.000 euro nel triennio).
I massimali previsti dalla sezione 3.1 sono stati definiti:

Periodo di concessione dell’aiuto Imprese generiche Imprese pesca e acquacoltura Imprese produzione primaria di prodotti agricoli
19.03.2020 – 27.01.2021 800.000 120.000 100.000
  28.01.2021 – 31.12.2021 1.800.000 270.000 225.000
1.01.2022 – 30.06.2022 2.300.000 345.000 290.000

Si propone il calcolo dell’importo dell’Aiuto di stato ex Sez. 3.1 in presenza di finanziamento erogato da un istituto di credito coperto, in tutto  o in parte, da una garanzia gratuita offerta dello Stato, alla luce dei chiarimenti dell’Interrogazione parlamentare 5 luglio 2022 n. 3-03381 (es.: quelle fino al massimo del 90% rilasciate dal Fondo PMI ex art. 13, lett. c), D.L. 23/2020).

Partiamo dalla tabella di sintesi dei tassi applicabili a seconda della tipologia d’impresa:

  TASSO APPLICABILE (punti base)
DESTINATARIO Per il I anno Per il II-III anno Per il IV-VI anno
PMI 25 50 100
Grandi imprese 50 100 200

FINANZIAMENTI CON GARANZIE AGEVOLATE

Grado di copertura della garanzia: 90%   Garanzia parziale  
(quota del c/capitale rimborsabile in caso di insolvenza del soggetto finanziato)
Importo finanziato dall’istituto di credito:   1.000.000,00    
Durata del finanziamento (anni): 6      
Dimensione del soggetto finanziato: 2   Piccola Impresa  
Premio “convenzionale” (come indicato a Sez. 3.2 del T.F):    
Importo garantito Quote di premio calcolati sui seguenti periodi: Totale
dallo Stato 1 anno dal 2 al 3 anno dal 4 al 6 anno Premio  
900.000 0,25% 0,50% 1,00% convenzionale  
   2.250  4.500 9.000  15.750  
Eventuale premio dovuto dal soggetto finanziato             
Aiuto di Stato da Sez. 3.1      15.750  

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