Decreto “Milleproroghe”: sterilizzazione delle perdite anche per il periodo d’imposta in corso nel 2022
Anche rispetto alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022, non si applicano alcune disposizioni a carattere obbligatorio previste dal Codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale (tra cui lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e, per le cooperative, per perdite di capitale).
La sterilizzazione delle perdite rispetto al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, è frutto dell’intervento dell’art. 3, comma 9, del D.L. 198/2022, c.d. Decreto “Milleproroghe”; in continuità con quanto previsto per le perdite dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 dall’art. 3, comma 1-ter, del D.L. n. 228/2021, e ancora prima dall’art. 6 del D.L. n. 23/2020, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.
Vengono così disinnescati gli effetti negativi legati alla piena operatività delle norme del Codice civile rispetto alle perdite 2022, così come evidenziati dalla circolare Assonime n. 3/2021, effetti che avrebbero reso quasi vano l’intervento rispetto alle perdite 20 e 21 stante i limitati impatti temporali delle “novelle” sulle posticipazioni degli interventi assembleari di riduzione di ricapitalizzazione imposti dal Codice civile.
Nei fatti, l’articolo da ultimo citato, come modificato dall’ultimo “Milleproroghe” dispone quanto segue (commi 1 e 2):
Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto , quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e art. 2545-duodecies c.c. del codice civile.
Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
In sostanza, anche rispetto alle perdite relative al periodo in corso al 31 dicembre 2022 (oltre che a quelle relative al periodo d’imposta 2021 e 2022) non si applicano:
- le disposizioni del Codice civile relative alla riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, che prevedono l’obbligo di riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate (commi 2 e 3 dell’art. 2446 c.c., i quali prevedono che se entro l’esercizio successivo la perdita – di oltre un terzo del capitale – non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate; in mancanza, provvede il tribunale);
- le disposizioni del Codice civile relative all’obbligo per l’assemblea – in caso la perdita riducesse il capitale sociale al di sotto del minimo legale (50.000 euro per le S.p.A.) – di deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo (art. 2447 c.c.).
Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo (in deroga agli artt. 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, c.c.) è posticipato al quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (comma 2, art. 6 D.L. n. 23/2020).
Ai sensi del comma 3 del citato art. 6, nelle ipotesi di riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale (artt. 2447 o 2482-ter c.c.), l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.
L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. (riduzione del capitale e aumento al di sopra del minimo). Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c.
Il comma 4 prevede infine che le perdite emerse negli esercizi in corso (2020, 2021 e 2022) debbano essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.