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Ravvedimento speciale nella Legge di Bilancio: interessi al 2%

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Ravvedimento speciale con tasso di interesse al 2%, è quanto prevede un emendamento alla Legge di Bilancio 2023.

Il nuovo ravvedimento speciale è disciplinato all’art. 40 della Legge di Bilancio 2023.

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi degli articoli 38 e 39, riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti (…).

Ai fini del ravvedimento, il contribuente è tenuto a pagare: imposta; interessi e sanzioni. Le sanzioni si versano in misura ridotta a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge.

Il versamento del quantum dovuto può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Sul tasso legale, nella Gazzetta Ufficiale, G.U., serie generale n. 292 del 15 dicembre, è stato pubblicato il Decreto 13 dicembre 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Decreto alza il tasso di interesse legale dall’1,5% al 5%.

Dunque, con effetti dal 1° gennaio 2023, il nuovo tasso legale impatta anche sul ravvedimento speciale oltre che su quello ordinario.

In considerazione di ciò, con un emendamento alla Legge di Bilancio 2023, viene proposto di applicare al ravvedimento speciale, un tasso del 2%; in tal modo si vanno ad intercettare le conseguenze negative in termine di maggior esborso, derivanti dalle previsioni di cui al Decreto 13 dicembre 2022.

Ravvedimento speciale Legge di Bilancio 2023
Cosa Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie diverse da quelle definibili con gli articoli 38 e 39, rispettivamente concernenti la definizione agevolata degli avvisi bonari e la regolarizzazione delle irregolarità formali.
Periodi d’imposta sanabili Dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti,
Condizione da rispettare È necessario che le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni (di cui all’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).
Importi da versare Imposta; interessi e sanzioni. Le sanzioni si versano in misura ridotta a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge.
Scadenza versamenti Il versamento del quantum dovuto può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.
Perfezionamento ravvedimento La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni
Decadenza Mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva: ciò comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato, di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella misura del 4% annuo prevista all’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

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