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IVA erroneamente addebitata in rivalsa: quando chiedere il rimborso

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Il contribuente che, per motivi a lui non imputabili, sia impossibilitato ad emettere una nota di variazione in diminuzione ex art. 26 del Decreto “IVA”, per recuperare l’imposta erroneamente addebitata in rivalsa che deve restituire al cessionario/committente perché non dovuta, può presentare istanza di rimborso ex art. 30-ter, comma 1, del Decreto “IVA”, al verificarsi del presupposto. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 592/E del 16 dicembre 2022 .

Con la circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021 l’Amministrazione finanziaria si è espressa sulla possibilità di ricorrere all’istituto di cui all’art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972 laddove siano spirati i termini di cui all’art. 26 del medesimo Decreto. Nell’occasione è stato chiarito che il superamento del limite temporale previsto dal legislatore per l’esercizio del diritto alla detrazione – rinvenibile dal combinato disposto degli artt. 26, commi 2 ss., e 19, comma 1, del Decreto “IVA” – non implica, in via generale, che il recupero dell’imposta non detratta possa avvenire, alternativamente, presentando, in una fase successiva, la dichiarazione integrativa a favore, contenente la riduzione non operata dell’imposta, o un’istanza di rimborso ai sensi del citato art. 30-ter.

Per quanto concerne l’istituto disciplinato dalla disposizione in argomento, si ritiene che, trattandosi di una norma residuale ed eccezionale, questo trovi applicazione ogni qual volta sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale (nel caso oggetto dell’interpello, l’emissione di una nota di variazione in diminuzione).

Su tali basi l’Agenzia precisa, dunque, che l’istituto non possa essere utilizzato per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo.

La possibilità di ricorrere al rimborso deve essere riconosciuta, invece, laddove, ad esempio, il contribuente, per motivi a lui non imputabili, non sia legittimato ad emettere una nota di variazione in diminuzione. Affinché sia rispettata la neutralità dell’IVA ed il rimborso non integri la fattispecie di arricchimento senza causa in capo al prestatore, è necessario che, durante la fase istruttoria che segue la richiesta di rimborso, si dia prova di aver eseguito il rimborso dell’IVA erroneamente addebitata in rivalsa al committente e che il rimborso non cagioni un danno all’erario, ove il committente, avendone il diritto, abbia detratto l’IVA addebitata.

Risposta n. 592_2022

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