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Gasdotti e remunerazione trasporto su rete nazionale: il trattamento IVA dei corrispettivi

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Trattamento ai fini IVA degli accrediti/addebiti relativi ai corrispettivi spettanti per l’utilizzo delle tratte di gasdotti della “Rete Nazionale”.

Ha analizzato questi aspetti l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 590 del 15 dicembre sollecitata da apposita istanza di interpello.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la deliberazione n. 114/2019/R/GAS (RTTG), ha definito i criteri di determinazione delle tariffe per il servizio di trasporto e misura per il c.d. quinto periodo di regolazione (1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2023) e ha previsto dei meccanismi perequativi finalizzati ad assicurare a ciascuna impresa di trasporto interconnessa alla rete di Alfa (c.d. Interconnessi) un gettito coerente con l’effettiva consistenza delle infrastrutture gestite (la c.d. “perequazione”).

Nell’ambito del suddetto meccanismo è stato attribuito alla società X, in qualità di impresa di maggior trasporto, il compito di gestire in modo accentrato l’erogazione ovvero l’incasso delle somme destinate ad assicurare la corretta perequazione dei ricavi tariffari.

Detto ciò, l’Istante ha chiesto di conoscere il trattamento ai fini IVA da applicare alle somme che, per il trasporto su “Rete Nazionale”, la società in questione trasferisce a Beta, in qualità di Interconnesso Nazionale, in base all’articolo 24 del RTTG.

Con la Risposta n. 134 del 2 marzo 2021, resa a fronte della richiesta di chiarimenti in merito al trattamento IVA delle operazioni poste in essere da “Alfa” in forza del sopra richiamato meccanismo perequativo, l’Agenzia ha osservato, in linea generale, che l’accredito o l’addebito dei ricavi scambiati tra Alfa e le imprese di trasporto interconnesse (i.e. sia Nazionali che Regionali) non rappresenta un corrispettivo per prestazione di servizi, ma una semplice dazione di denaro, regolata e stabilita dall’Autorità (con il provvedimento RTTG e le relative delibere) da considerarsi fuori dal campo di applicazione dell’IVA , ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972.

Detto ciò, se i chiarimenti della Risposta n. 134 valgono rispetto al sistema di perequazione dei ricavi da “Rete Regionale”, lo stesso non si può dire con riguardo al sistema di perequazione dei ricavi da “Rete Nazionale” che, per espressa previsione dell’articolo 24 della RTTG, è invece finalizzato a “trasferire la quota-parte dei ricavi di pertinenza della rete nazionale dalle imprese di trasporto che riscuotono il gettito derivante dall’applicazione del corrispettivo CPu alle imprese che svolgono l’attività di trasporto su rete nazionale di gasdotti”, attraverso appositi accordi che, in base a quanto chiarito da ARERA, hanno lo scopo di assicurare all’Interconnesso Nazionale “l’effettiva quota di ricavi a contropartita del servizio di trasporto erogato sulla propria porzione di rete nazionale”.

Da qui, il trasferimento degli importi dovuti a titolo di “ripartizione” dei ricavi da “Rete Nazionale”, fatturati e riscossi presso i punti di consegna delle “Reti Regionali”, trasferiti mensilmente all’impresa di maggior trasporto (Alfa) e successivamente ripartiti tra i titolari di porzione della “Rete Nazionale”, risulta imponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 633/1972, in ragione dell’esistenza di un nesso diretto tra il “servizio prestato e il corrispettivo conseguito”.

Risposta n. 590_2022

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