Crediti d’imposta caro energia: comunicazione calcolo semplificato entro il 29 gennaio, delibera ARERA
Rispetto ai consumi del quarto trimestre 2022, i fornitori del servizio dovranno provvedere ad inviare alle imprese la comunicazione con i dati relativi al calcolo dei crediti d’imposta contro il caro energia entro il 29 gennaio 2023 per i consumi di ottobre e novembre, entro il 1° marzo 2023 per i consumi di dicembre.
A stabilirlo è l’autorità per la regolazione di energia e ambienti, ARERA, con la delibera n. 669/2022, in continuità con le precedenti delibere n. 474/2022 e n. 373/2022 rispettivamente afferenti i consumi del terzo e del secondo trimestre.
Ai fini della determinazione dei crediti d’imposta spettanti alle imprese energivore e non gasivore contro il caro energia, le imprese che non hanno cambiato fornitore, ricevono il prospetto di calcolo del credito d’imposta ossia l’indicazione del credito d’imposta spettante, dal fornitore del servizio godendo dunque di semplificazioni ai fini del calcolo del bonus
Con la delibera in parola, in continuità con le precedenti delibere n. 474/2022 e n. 373/2022 rispettivamente afferenti i consumi del terzo e del secondo trimestre, l’ autorità per la regolazione di energia e ambienti, ARERA, ha stabilito gli elementi minimi della comunicazione che i venditori di energia elettrica e il venditore di gas naturale sono tenuti a inviare al cliente richiedente così come disposto dall’art. 1, comma 5, del Decreto “Aiuti-ter” (consumi ottobre e novembre) e per richiamo, dall’art. 1, comma 5, del Decreto “Aiuti-quater” (consumi dicembre).
Con la stessa delibera sono state definite le sanzioni applicabili nei casi di inottemperanza agli obblighi di comunicazione da parte del fornitore.
La comunicazione deve essere inviata entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta contro il caro energia.
Da qui, le scadenze, rispetto ai crediti d’imposta spettanti rispettivamente per i consumi di ottobre e novembre nonché di dicembre, possono essere di seguito individuate.
Comunicazione calcolo semplificato in favore di imprese non energivore e non gasivore | |
Periodo consumi | Scadenza comunicazione |
Ottobre e novembre 2022 | 29 gennaio 2023 |
Dicembre 2022 | 1° marzo 2023 |
“I venditori sono tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione ai sensi del DL Aiuti (e successivi) anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente” ai 60 giorni normativamente previsti (vedi comunicato stampa ARERA, 7 ottobre 2022).