Veicoli stradali a motore: detrazione IVA al 40% fino al 2025
Il 31 dicembre 2022 cessa i suoi effetti la decisione (Ue) 18 giugno 2007 n. 441, che autorizza l’Italia a limitare al 40% il diritto a detrarre l’IVA sulle spese relative ai veicoli stradali a motore (autovetture, motocicli, ciclomotori ecc.) “non interamente utilizzati a fini professionali”. Ci si è chiesti se il Consiglio dell’Ue avrebbe prorogato nuovamente questa misura di deroga o meno.
Con la decisione Ue n. 2411 del 6 dicembre 2022, è arrivata la conferma ed è stata infatti prorogata, sino al 31 dicembre 2025, l’autorizzazione concessa all’Italia dal Consiglio Ue a prevedere un limite forfetario del 40% alla detrazione dell’IVA assolta sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati “a fini professionali”.
L’art. 19-bis 1, comma 1, lett. c) e d), del D.P.R. 633/1972 prevede la detrazione, nella misura del 40%, dell’imposta assolta per l’acquisto o l’importazione:
- di veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli per uso privato di cilindrata superiore a 350 cc) e dei relativi componenti e ricambi, se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;
- di carburanti e lubrificanti destinati ai predetti veicoli, nonché delle prestazioni di servizi di cui all’art. 16, comma 3, del D.P.R. 633/1972 (es. noleggio) e delle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei citati beni.
L’indetraibilità oggettiva non si applica se le operazioni sono relative a veicoli stradali a motore:
- utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione;
- o che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa;
- o che sono utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.
Si considerano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa anche i veicoli acquistati dal datore di lavoro, o acquisiti dallo stesso a fronte di un contratto di noleggio o locazione, e messi a disposizione del personale dipendente a un determinato corrispettivo. L’operazione è imponibile IVA e sussiste l’obbligo del datore di lavoro di esercitare la rivalsa nei confronti del lavoratore dipendente.
Si ricorda che la normativa attualmente vigente non prevede un trattamento differenziato per i veicoli elettrici. Pertanto, si ritiene che la detrazione IVA in misura pari al 40% si applichi anche ai veicoli stradali elettrici e a quelli “ibridi” (C.M. n. 55/E/2007 (§ 3)).