Adesione alla nuova tregua fiscale entro il 2 maggio 2023
Il Governo ha previsto delle misure ad hoc nel DdL di Bilancio 2023, per i contribuenti che hanno delle pendenze con l’Erario.
La norma prevede:
- lo stralcio integrale automatico delle cartelle fino a 1.000 euro, per i ruoli affidati alla riscossione fino al 2015 (si ricorda che la pace fiscale 2018 si era fermata allo stralcio dei carichi 2000-2010);
- nuova rottamazione per gli importi superiori a 1.000 euro. È possibile effettuare il pagamento scontato per i carichi dal 2000 al 30 giugno 2022. In questo caso, i contribuenti potranno versare in luogo di sanzioni e interessi un forfait al 5% e dilazionare i pagamenti dovuti su un arco temporale di cinque anni (incluso il 2023);
- coloro che sono destinatari di avvisi bonari possono pagare gli importi applicando la “regola del cinque”: sanzioni ridotte al 5% in 5 anni di dilazione;
- definizione agevolata delle controversie tributarie: si paga il 5% solo per le liti fino a 100.000 euro in caso di doppia sconfitta integrale delle Entrate nei precedenti gradi o il 20% per le liti fino a 50.000 euro in cui l’Agenzia abbia perso in un solo grado.
Va detto che l’accesso alla tregua fiscale interessa tutti i debitori decaduti dalle prime tre rottamazioni e saldo e stralcio. In sostanza, quando riapriranno i termini per la presentazione delle istanze, i soggetti interessati potranno riallinearsi ai pagamenti scontati, sfruttando un arco temporale di cinque anni (dal 2023 al 2027).
I modelli per l’adesione saranno pubblicati entro il 20 gennaio 2023, anche se la richiesta potrà essere fatta entro il 2 maggio 2023 (il termine del 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è festivo); l’Agenzia Entrate-Riscossione comunicherà i nuovi importi e le scadenze di versamento entro il 30 giugno 2023.
Con l’adesione:
- saranno sospesi i termini di prescrizione e decadenza,
- così come saranno sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti piani di dilazione del debito
- o, ancora, non potranno essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche (fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione)
- e non potranno essere avviate nuove procedure esecutive né proseguite quelle precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Ciascuna delle prime due rate del 2023 sarà pari al 10% del totale dovuto, un limite sicuramente per molti.
Le altre (fino a un massimo di 18 scadenze) saranno di pari importo.
Il mancato pagamento della prima o unica rata e di quelle successive (salvo i cinque giorni di tolleranza) fa decadere dalla sanatoria e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi interessati dalla richiesta di nuova rottamazione. I versamenti effettuati saranno considerati un acconto dell’importo dovuto complessivamente e non determinano l’estinzione del debito residuo.