Aiuti di Stato: chiesta la proroga di 15 giorni della scadenza
Il sito internet www.rna.gov.it, nella cui sezione trasparenza sono contenute informazioni essenziali per la corretta compilazione dell’Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid-19, è inaccessibile agli utenti da diversi giorni.
Lo ha rilevato il Consiglio nazionale dei commercialisti, il cui presidente, Elbano de Nuccio, ha inviato il 26 novembre 2022 una lettera al Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, a quello delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e al Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, per chiedere una proroga tecnica di almeno 15 giorni della scadenza per l’invio dell’Autodichiarazione, attualmente fissata al 30 novembre 2022.
“L’invio dell’Autodichiarazione, per il tramite delle funzionalità telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (che, salvo brevi momenti di aggiornamento, ci risulta che stiano stanno funzionando correttamente) è previsto per il prossimo 30.11.2022”, scrive de Nuccio, il quale aggiunge che “considerata l’imminenza di tale scadenza e le evidenti difficoltà che i contribuenti e i professionisti che li assistono stanno incontrando nella consultazione dei dati presenti nel sito rna.gov.it – si ribadisce, dati essenziali per adempiere correttamente all’adempimento – chiediamo che venga valutata l’opportunità di disporre una proroga tecnica di almeno 15 giorni”.
Si ricorda che l’autodichiarazione relativa agli aiuti di Stato Covid-19, prevista dall’art. 1, commi 13-17, del D.L. 41/2021 e dal D.M. 11 dicembre 2021 , va presentata entro il 30 novembre 2022.
Dal punto di vista amministrativo, nessuna sanzione è stata prevista nel caso di omessa presentazione del modello (si veda risposta alla interrogazione parlamentare del 4 maggio 2022, n. 5-08011, in Commissione Finanze della Camera). Laddove, ovviamente, si verifichi per il contribuente il caso di mancato superamento dei massimali del TF.
Dal punto di vista penale, è punito unicamente il caso di falsa autocertificazione sostitutiva di atto notorio (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) e non l’omessa dichiarazione sostitutiva.