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Credito d’imposta bollette energia elettrica e gas anche per dicembre

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L’art. 1 del D.L. n. 176/2022, Decreto “Aiuti-quater”, conferma anche per il mese di dicembre i bonus ossia i crediti d’imposta già riconosciuti per i mesi precedenti di ottobre e novembre per il pagamento delle fatture dell’energia elettrica e del gas. Ne beneficiano anche le imprese di piccole dimensioni come bar, ristoranti ed esercizi commerciali.

Sono confermate le aliquote potenziate del credito di imposta pari a:

  • 40% alle imprese energivore e 30% a quelle non energivore sui costi riferiti alla componente energetica;
  • 40% alle imprese gasivore e a quelle non gasivore sul gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.

Per le imprese non energivore è confermato il riferimento ai contatori di energia elettrica di potenza disponi-bile pari o superiore a 4,5 kW.

Alle imprese energivore il bonus spetta anche sulla spesa per l’energia prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa sempre al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia.

Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta riconosciuti dal terzo trimestre 2022 in avanti, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

Il termine ultimo di utilizzo in compensazione in F24 dei crediti d’imposta contro il caro energia, terzo e quarto trimestre 2022, è fissato al 30 giugno 2023.

L’art. 7 dello stesso Decreto “Aiuti-quater”, consente alle imprese di rateizzare le bollette ossia di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

Le rateizzazioni potranno essere assistite anche dalla garanzia di SACE e avere una durata massima di 36 mesi. Si decade con due rate non pagate, anche non consecutivamente.

Le imprese che ottengono il piano di rateizzazione non possono fruire dei crediti d’imposta di cui all’art. 1 in commento: le due agevolazioni sono alternative.

Nel complesso, tale alternatività dovrebbe essere rapportata, in attesa di chiarimenti ufficiali e considerato il testo dell’art. 7, ai crediti d’imposta riconosciuti per il quarto trimestre (ottobre e novembre, art. 1 del D.L. n. 144/2022, dicembre, art. 1 D.L. n. 176/2022).

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