Dispositivi medici. Casi di applicazione dell’IVA ridotta
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In materia di trattamento IVA dei dispositivi medici, vale quanto segue:
- le cessioni dei dispositivi quali Esoscheletro arti superiori e inferiori sono soggette all’aliquota IVA del 4 per cento ai sensi del numero 30) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA’’) poiché ‘‘presentano le caratteristiche oggettive per essere ricompresi nell’ambito degli apparecchi di ortopedia, cosi come chiarito dalle NENC alla voce 9021’’;
- le cessioni dei dispositivi quali il sistema robotico end-effector per locomozione assistita e il Sistema robotico end-effector per arto superiore e inferiore, la pedana per riabilitazione, il dispositivo robotico riabilitativo, che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, esclude dall’ambito della voce doganale 90.21, sono soggette all’aliquota IVA del 4 per cento a norma del numero 41-quater) della Tabella sopra citata, al ricorrere di specifiche condizioni;
- in presenza delle prescritte certificazioni, si applica l’aliquota IVA del 4 per cento anche alle cessioni dei dispositivi quali il Sistema multisensoriale per riabilitazione cognitiva e la Piattaforma per Mirror Therapy, in quanto gli stessi possono rientrare tra i «sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 564 del 18 novembre, su specifica istanza di interpello di una società che esercita attività di distribuzione e commercializzazione di prodotti, macchinari e attrezzature medicali che intendeva conoscere il corretto trattamento ai fini IVA dei prodotti commercializzati.
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