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Le regole di detrazione dell’IVA per le fatture a cavallo d’anno

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Come ogni anno ci si avvicina alla chiusura dei conti e delle registrazioni IVA.  È opportuno fare una ricognizione delle regole relative alla detrazione dell’IVA per le fatture ricevute entro il 2022 o nei primi giorni del 2023.

La data di ricezione delle fatture viene determinata sulla base delle modalità utilizzate per il recapito delle stesse. Quindi:

  • se è stato scelto un indirizzo PEC, la ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata al SDI dal gestore della posta elettronica del destinatario, attesta il deposito del documento nella casella del ricevente;
  • se sono stati scelti gli altri canali (web service o SFTP), la data di ricezione è attestata dalla ricevuta di consegna telematica;
  • se la fattura è stata messa a disposizione del ricevente nel sito web dell’Agenzia delle Entrate, la data in cui il cessionario/committente prende visione del documento rappresenta la data di ricezione della fattura, salvo che non si tratti di un consumatore finale, un minimo, un forfettario, o un produttore agricolo di cui all’art. 34. comma 6. del D.P.R. 633/1972; in questi casi, infatti, la data di ricezione coinciderà con quella di messa a disposizione del documento elettronico.

La data da cui decorrono i termini per la detraibilità dell’IVA da parte del cessionario/committente coincide:

  • con la data di ricezione attestata dai canali telematici o
  • con la data di presa visione della fattura elettronica nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate in cui è stata depositata.

Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, la data da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuata nel momento in cui si verifica, in capo al cessionario/committente, la duplice condizione:

  • dell’avvenuta esigibilità dell’imposta (sostanziale),
  • e del formale possesso di una fattura redatta in conformità alle disposizioni di cui all’art. 21 del D.P.R. 633/1972 (formale).

L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23.3.1998, n. 100 prevede che: “Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente (entro il giorno 16 di ciascun mese) può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”. Ad es. qualora una fattura sia ricevuta entro il 10 aprile da un soggetto passivo, ad esempio, mensile, questi potrebbe esercitare la detrazione già per il mese di marzo, a condizione di annotare il documento nel registro degli acquisti entro il 15 aprile. È possibile, dunque, la “retro-imputazione” della detrazione dell’imposta al mese di marzo.

Anche coloro che liquidano l’imposta con cadenza trimestrale, applicano le stesse regole:

  • per un’operazione del 29.9.2022,
  • documentata tramite fattura emessa il 7.10.2022 (trasmissione mediante SdI),
  • ricevuta il 10.10.2022 (data di ricezione della fattura d’acquisto 10.10.2022)
  • e annotata (art. 25 del D.P.R. 633/1972) entro il giorno 15.10.2022,

il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al terzo trimestre 2022 (luglio, agosto, settembre 2022).

Gli operatori IVA trimestrali possono esercitare il diritto alla detrazione in relazione alle operazioni effettuate in uno qualsiasi dei mesi del trimestre solare (ad eccezione del quarto), a condizione che il documento sia pervenuto ed annotato entro il 15 del secondo mese successivo.

Quindi ad es. sarà possibile detrarre:

  • nel secondo trimestre,
  • l’imposta relativa a una fattura datata 20 giugno,
  • ricevuta ed annotata il 13 agosto.

Tali disposizioni non si applicano con riferimento ai documenti di acquisto relativi alle operazioni effettuate nell’anno precedente.

Ad es. l’acquisto di beni in data 30.03.2023, con pagamento e consegna immediati. Il cedente redige in pari data la fattura e la trasmette al SdI; dopo l’esito positivo dei controlli, invia la fattura al cessionario (che effettua liquidazioni mensili), che la riceve il 3.04.2023 e la annota in pari data. L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 100/1998 stabilisce che la detrazione dell’IVA potrà essere esercitata già con riferimento al mese di marzo (la liquidazione periodica di marzo va effettuata entro il 16 aprile), dal momento che il cessionario, entro il 15 aprile è venuto in possesso della fattura, ha proceduto alla sua annotazione.

Ad es. l’acquisto di beni avvenuto in data 30.12.2022, con pagamento e consegna immediati. Il cedente redige il 30.12.2022 la fattura e la trasmette al SdI; dopo l’esito positivo dei controlli, invia la fattura al cessionario (che effettua liquidazioni mensili), che la riceve il 3.01.2023. L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 100/1998 stabilisce che la detrazione dell’IVA potrà essere effettuata esclusivamente a decorrere dal mese di gennaio del 2023 non essendo possibile la “retro-imputazione” dell’IVA, dal momento che il documento si riferisce all’anno precedente.

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