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Residenti all’estero: ok a bonus facciate e sismabonus

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La residenza in Italia non rileva ai fini della fruizione del bonus facciate al 60% e/o del sismabonus rafforzato all’80%. Può usufruire di entrambe le agevolazioni, pertanto, la società estera che effettua gli interventi agevolabili su un proprio immobile sito in Italia di cui è titolare del reddito fondiario. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 550/E del 7 novembre 2022.

Il quesito oggetto dell’interpello riguarda una società estera la quale intende eseguire diversi interventi edilizi agevolabili nell’ambito:

  • del sismabonus potenziato all’80% (art. 16, comma 1-quater del D.L. n. 63/2013);
  • del bonus facciate al 60% (di cui all’art. 1, commi 219224 Legge n. 160/2019).

Al riguardo, tuttavia, l’istante fa presente che:

  • la stessa non è titolare di alcun reddito prodotto in Italia fuorché il reddito fondiario derivante dal possesso dell’immobile;
  • l’abitazione è utilizzata come “casa vacanze” dal beneficiario economico della società.

Il primo tema affrontato riguarda l’ambito applicativo del sismabonus. La disciplina di riferimento dell’agevolazione, ricorda l’Agenzia:

  • annovera espressamente tra i beneficiari della detrazione i titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per gli interventi antisismici su “costruzioni adibite … ad attività produttive” (cfr. anche circolare 34/E/2020);
  • non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio (risoluzione n. 22/E/2018).

Nessun dubbio può essere sollevato, pertanto, sulla possibilità di beneficiare di tale detrazione per i titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

Anche in tema di bonus facciate il Fisco ha già avuto modo di spiegare che per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione, tenuto conto del tenore letterale della norma che non fa riferimento a specifiche categorie di contribuenti, “la detrazione è rivolta a tutti i soggetti che sostengono le spese per l’esecuzione dei lavori agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi sono titolari” (circolare n. 2/E/2020).

Tra i destinatari dei bonus edilizi in analisi – sisma bonus rafforzato e bonus facciate – sono quindi individuati i soggetti che producono reddito d’impresa, la fruizione riguarda tutti i contribuenti che producono reddito d’impresa residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.

Resta fermo tuttavia che, chiosa l’Agenzia, trattandosi di detrazioni dall’imposta lorda, le stesse non possono essere utilizzate:

  • dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero per i quali l’imposta è assorbita da altre detrazioni; tali soggetti, tuttavia, possono optare per la cessione del credito o sconto in fattura;
  • dai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Interpello n. 550 del 7 novembre 2022

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