I criteri per individuare la natura tributaria di una prestazione
Con l’ordinanza 31 ottobre 2022, n. 32121 , le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione – decidendo una questione di giurisdizione in materia di contributi per le autorizzazioni generali temporanee con concessione del diritto d’uso delle frequenze, dovuti ex art. 38 dell’allegato 25 al D.Lgs. n. 259 del 2003 – hanno riconosciuto a tali contributi natura corrispettiva e non tributaria, e di conseguenza ne hanno escluso la giurisdizione tributaria e ricondotto le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento del conguaglio degli stessi versati a titolo di acconto alla giurisdizione del giudice ordinario, e non già del giudice amministrativo.
A tale situazione – hanno affermato gli Ermellini – è inapplicabile l’art. 133, comma 1 , lettere b) e m), del d.lgs n. 104 del 2010, a controversie che non hanno contenuto provvedimentale né vertono sulle procedure di assegnazione dei diritti d’uso.
I giudici di legittimità hanno inoltre affermato che – sulla scorta dell’orientamento assunto in materia dalle Sezioni Unite (per tutte, pronuncia n. 10577/2020) e dalla Corte Costituzionale (da ultimo, Corte Cost. nn. 167/2018, 89/2018 269/2017 e 236/2017) – una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti:
- la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo;
- la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico;
- le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese.
Caratteri identificativi generali del tributo devono pertanto essere individuati nei seguenti elementi tipizzanti (Cass., Sezioni Unite, n. 10577/2020, che richiama Cass., Sezioni Unite, n. 27074/2016):
- “la matrice legislativa della prestazione imposta, in quanto il tributo nasce direttamente in forza della legge, risultando irrilevante l’autonomia contrattuale (Corte Cost., n. 58 del 2015)”;
- “la doverosità della prestazione (Corte Cost., n. 141 del 2009, n. 64 del 2008, n. 334 del 2006, n. 73 del 2005), che comporta un’ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico (Corte Cost., n. 37 del 1997, n. 11 e n. 2 del 1995 e n. 26 del 1982)”;
- “la circostanza che i soggetti tenuti al pagamento del contributo non possono sottrarsi a tale obbligo e la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti (Corte Cost., n. 238 del 2009, punto 7.2.3.2, nonché, in relazione al contributo al SSN, Cass., sez. un., n. 123/07, che ne ha affermato la natura tributaria)”;
- “il nesso con la spesa pubblica, nel senso che la prestazione è destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell’ente impositore (Corte Cost., n. 37 del 1997, n. 11 e n. 2 del 1995, n. 26 del 1982, nonché, tra le altre, Cass., sez. un., n. 21950/15 e n. 13431/14)”.