Ristorazione, dal 7 al 21 novembre 2022 la dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “de minimis”
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L’art. 1, comma 17-bis, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese del settore della ristorazione; con il D.M. 29 aprile 2022 , sono stati determinati i soggetti beneficiari e l’ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione.
In particolare:
- tali contributi sono erogati ai soggetti ai quali è stato riconosciuto il contributo di cui all’art. 1-ter, comma 1, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, e che svolgono come attività prevalente una di quelle individuate da uno dei seguenti codici ATECO 2007: 56.10, 56.21, 56.30;
- a tal fine i soggetti in possesso dei requisiti prescritti devono inviare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione attestante l’ammontare degli aiuti di Stato nell’ambito del regime “de minimis”, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024;
- ai sensi dell’art. 6, comma 1 , del D.M. 29 aprile 2022, per l’attribuzione del contributo si applicano le procedure di cui al D.M. 30 dicembre 2021.
Ora, con il Provvedimento direttoriale 2 novembre 2022, Prot. n. 406608/2022, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di presentazione della dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “de minimis” e il suo contenuto informativo.
Al riguardo, è stato precisato tra l’altro quanto segue:
- la dichiarazione deve contenere anche l’indicazione dell’ammontare degli aiuti di Stato in regime “de minimis”, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024;
- prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle Entrate deve effettuare alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria, al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano il mancato riconoscimento del contributo;
- la dichiarazione in esame dovrà essere effettuata a partire dal 7 novembre 2022 ed entro il 21 novembre 2022.
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