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Regolarizzabile con dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso l’omessa compilazione del quadro SO del 770

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Nel quadro SO del modello 770 devono essere indicati i dati richiesti per l’effettuazione della comunicazione all’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, e, in particolare, i dati relativi alle mancanze di fornitura della provvista da parte del contribuente per il versamento dell’imposta di bollo speciale di cui all’art. 19, comma 12, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e per il versamento dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi di cui all’art. 1, comma 2-sexies, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209.

Nel dettaglio, il quadro risulta suddiviso in tre distinte sezioni, contenenti rispettivamente:

  • i dati relativi all’intermediario non residente (rigo SO2);
  • l’elenco dei soggetti (righi SO3 – SO6);
  • i dati utili alla liquidazione dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (righi SO7-SO8).

Qualora nelle operazioni interessate dal quadro SO siano intervenuti due o più soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione, quest’ultima deve essere effettuata dal soggetto che è intervenuto per primo nell’operazione e, comunque, dall’intermediario che intrattiene il rapporto più diretto con il contribuente.

Gli obblighi di comunicazione non sussistono per le operazioni nelle quali siano intervenute stabili organizzazioni di imprese residenti situate al di fuori del territorio dello Stato.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 18 ottobre 2022, n. 517 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:

  1. l’omessa comunicazione dei dati nel quadro SO può essere regolarizzata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa del modello 770, indicando nel quadro SO le operazioni omesse;
  2. è inoltre possibile definire le sanzioni applicabili all’omessa comunicazione di ogni singola operazione (pari a 516,46 euro per ogni singola violazione commessa) avvalendosi delle percentuali di riduzione disposte dal ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Interpello n. 517 del 18 ottobre 2022

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