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Superbonus 110%: i chiarimenti dell’Agenzia creano ancora più dubbi circa la scadenza del 30 settembre 2022

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La circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, tra i vari chiarimenti, affronta il tema della scadenza del 30 settembre 2022 per le cosiddette villette (unità monofamiliari e indipendenti).  Secondo l’Amministrazione finanziaria (si veda pag.32 della citata circolare), il 30% da raggiungere a tale data riguardava sia l’effettuazione dei pagamentisia lo stato avanzamento lavori. Per chi ha già comunicato la cessione del credito, il Sal certificato assorbe le altre attestazioni.

L’Agenzia afferma: “Resta fermo, infatti, che ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non è sufficiente il pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento dei lavori, se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi, essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo (cfr. risposta scritta del 21 giugno 2022 all’interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-08270)”.

Va detto che a oggi nessuno ha mai posto l’accento sul pagamento dei lavori eseguiti per almeno il 30%. Tutti i tecnici si sono limitati a comunicare lo stato avanzamento dei lavori per almeno il 30% entro il 30 settembre 2022. D’altronde il testo normativo è chiaro e non fa alcuna menzione in merito al pagamento delle spese sostenute.

Il secondo periodo del comma 8-bis dell’art. 119 del decreto “Rilancio”, come modificato, da ultimo, dall’art. 14, comma 1, lett. a), del decreto “Aiuti”, prevede, nella formulazione attualmente in vigore, che “per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo“.

In sostanza, per effetto di tale disposizione, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni, possono fruire del Superbonus con riferimento agli interventi eseguiti su unità immobiliari anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione, tuttavia, che al 30 settembre di tale anno siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

L’unica conseguenza è che qualora alla predetta data del 30 settembre non siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione nella misura del 110 per cento spetta con riferimento alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (così come stabilito dai commi 1 e 4 dell’art. 119 del decreto “Rilancio”).

Va detto che nel caos che regna nel mondo dei bonus edili questi chiarimenti generano ancora più confusione tra gli operatori del settore.

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