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Approvate le nuove regole sulla cessione dei crediti d’imposta “Energia e Gas”

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Con il Provvedimento direttoriale 30 giugno 2022, n. 253445, l’Agenzia delle Entrate aveva approvato le regole sulla cessione e sulla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022.

Ora, con il Provvedimento direttoriale 6 ottobre 2022, n. 376961 , è stata disposta l’estensione delle citate regole ai seguenti crediti d’imposta (ferme restando le diverse scadenze previste per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari):

SOGGETTI AMMESSI MISURA PERIODO AGEVOLATO RIFERIMENTI NORMATIVI
Imprese esercenti l’attività della pesca, per l’acquisto di carburante 20% II trimestre 2022 Art. 3-bis, D.L. n. 50/2022
Imprese energivore 25% III trimestre 2022 Art. 6, comma 1, D.L. n. 115/2022
Imprese gasivore 25% III trimestre 2022 Art. 6, comma 2, D.L. n. 115/2022
Imprese non energivore 15% III trimestre 2022 Art. 6, comma 3, D.L. n. 115/2022
Imprese non gasivore 25% III trimestre 2022 Art. 6, comma 4, D.L. n. 115/2022
Imprese agricole e della pesca, per l’acquisto di carburanti 20% III trimestre 2022 Art. 7, D.L. n. 115/2022

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. i citati crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione con l’F24, entro il 31 dicembre 2022, mentre gli altri crediti d’imposta sono utilizzabili entro il 31 marzo 2023;
  2. in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:
    • il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
    • in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie devono chiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
    • il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro gli stessi termini;
  3. entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi (art. 122-bis, D.L. n. 34/2020);
  4. con il Provvedimento n. 376961/2022  è stato anche approvato il nuovo “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, al fine di consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti d’imposta di cui sopra.

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