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Approvata in via definitiva la legge di conversione del Decreto Aiuti-bis

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Attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto Aiuti-bis: con 178 voti favorevoli, nessuno contrario e 13 astensioni, il Senato, nella seduta del 20 settembre, ha infatti definitivamente approvato il ddl n. 2685-B, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 115/2022 , recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (cd. decreto Aiuti-bis), esaminato nella stessa giornata dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze.

Tra le principali novità, approvate anche dal precedente passaggio alla Camera, si segnalano le seguenti:

  1. l’introduzione di una norma secondo la quale nell’ambito di una cessione dei crediti dei bonus edilizi e superbonus la responsabilità solidale si configura solo se il concorso nella violazione avviene “con dolo o colpa grave” (art. 14, comma 1-bis, D.L. n. 50/2022; art. 121, comma 6, D.L. n. 34/2020). Per i crediti di cui all’art. 121, D.L. n. 34/2020, sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui all’art. 14, comma 1-ter, D.L. n. 50/2022, il cedente – se soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106, D.Lgs. n. 385/1993, da società appartenenti a un gruppo bancario o da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005) – che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido, ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter;
  2. la previsione che le somme, da chiunque dovute a titolo di pensione o di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1000,00 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dalla norma (art. 545, comma 7, c.p.c.);
  3. l’istituzione di un apposito fondo, con una dotazione di 50 milioni per il 2022, da devolvere sotto forma di contributi a fondo perduto ad associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50 per cento della dotazione complessiva del fondo, dev’essere destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria.

 

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