Di nuovo davanti alla Corte Costituzionale l’esenzione IMU per l’abitazione principale
Sarà la Corte Costituzionale a stabilire l’eventuale illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (come modificato dall’art. 1, comma 707, lettera b), Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di Stabilità 2014), nella parte in cui, nel disciplinare l’esenzione da IMU per l’abitazione adibita a dimora principale, non ne ha previsto l’estensione nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro Comune.
La questione è stata sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, secondo la quale sarebbe violato il principio di eguaglianza per l’irragionevole disparità di trattamento tra il possessore, componente di un nucleo familiare residente e dimorante in due diversi immobili dello stesso Comune, e quello il cui nucleo familiare, invece, risieda e dimori in distinti immobili ubicati in Comuni diversi.
Per i giudici partenopei, in particolare:
- la disparità, basata su un neutro dato geografico, sarebbe irragionevole, ingiustificata, contraddittoria ed incoerente con lo scopo agevolativo perseguito dal Legislatore;
- la norma censurata violerebbe l’art. 53 Cost. sotto diversi profili, poiché avrebbe irragionevolmente differenziato i soggetti esentati dal pagamento dell’IMU non in forza di differenti capacità contributive bensì in base a un elemento esogeno e privo di rilevanza fiscale, anche in contrasto con il criterio della progressività del sistema tributario, poiché dall’applicazione della norma deriverebbe che ad una maggiore capacità contributiva, desumibile dalla titolarità di più immobili nello stesso territorio comunale, sarebbe concessa un’agevolazione, non riconosciuta, pur in presenza di una minore capacità contributiva, sulla base della sola residenza e dimora extra-comunale di uno dei componenti del nucleo familiare;
- sarebbero inoltre violati, in via mediata, gli artt. 3, 29 e 31 Cost., in quanto la norma penalizza i contribuenti coniugati rispetto ai componenti delle famiglie di fatto, nonché gli artt. 1, 3, 4, 35 e 47 Cost., perché sarebbero pregiudicati, irragionevolmente, i lavoratori che si trovano lontano dalla famiglia, contrastando così anche con il principio della tutela della famiglia e ciò disincentiverebbe gli investimenti immobiliari ubicati in Comuni diversi da quello di residenza anagrafica.