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Liti pendenti in Cassazione: ok alla “pace fiscale”

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L’art. 5 della Legge 31 agosto 2022, n. 130 – contenente la riforma del processo tributario – ha introdotto una norma che disciplina la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione.

In particolare:

  • le controversie tributarie, pendenti alla data del 15 luglio 2022, per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali non sia superiore a 100.000 euro, possono essere definite, a domanda dei soggetti legittimati, previo pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia;
  • le controversie tributarie, pendenti alla data del 15 luglio 2022, per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali non sia superiore a 50.000 euro, possono essere definite, a domanda dei soggetti legittimati, previo pagamento di un importo pari al 20% del valore della controversia;
  • a tal fine si intendono liti pendenti quelle per le quali il ricorso per Cassazione è stato notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della Legge n. 130/2022, purché, entro la data di presentazione della domanda di definizione della lite, non sia intervenuta una sentenza definitiva;
  • la definizione può essere richiesta a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione;
  • la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda entro il 14 gennaio 2023 e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda;
  • entro il predetto termine, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato;
  • si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle percentuali stabilite dalla norma. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa;
  • gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;
  • l’adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della Legge 24 marzo 2001, n. 89. In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate;
  • la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente;
  • le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda;
  • l’eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di Cassazione;
  • le modalità di attuazione del presente articolo saranno stabilite con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate;
  • sono escluse dalle presenti disposizioni le controversie concernenti anche solo in parte: – le risorse proprie tradizionali UE, previste dall’art. 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; – le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del Reg. UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

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