Iva al 5% sull’intera fornitura di gas resa all’utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse
Con la Risposta all’istanza di interpello 7 luglio 2022, n. 368 , l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che l’aliquota IVA agevolata del 5 per cento applicabile alle somministrazioni del gas metano per combustione per usi civili e industriali, non può essere estesa ai servizi accessori e alla quota fissa della tariffa.
Queste ultime operazioni, quindi, diversamente da quelle di somministrazione, devono essere assoggettate ad IVA con l’aliquota ordinaria.
Ora, con la Risoluzione 6 settembre 2022, n. 47/E , è stato affermato che la citata aliquota agevolata del 5% si applica all’intera fornitura del gas resa all’utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse nel periodo in cui resterà in vigore la norma che prevede il regime di favore.
Al riguardo si ricorda che l’art. 2 del D.L. 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modifiche dalla Legge 25 novembre 2021, n. 171, per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, ha introdotto una norma temporanea che prevede la riduzione dell’aliquota Iva per le diverse componenti addebitate in bolletta agli utenti finali.
Il richiamato art. 2, comma 1, del D.L. n. 130/2021 deroga temporaneamente a quanto stabilito al riguardo dal D.P.R. n. 633/1972, in quanto dispone che “In deroga (…) le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali (…), contabilizzate nelle fatture emesse (…) … sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento”.
Tale misura agevolativa è stata più volte prorogata; da ultimo, con l’art. 1-quater del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 15 giugno 2022 n. 91 , il medesimo trattamento agevolato è stato esteso anche al terzo trimestre 2022.
L’Agenzia sottolinea che la normativa temporanea emergenziale – espressamente derogando alla disciplina Iva prevista ordinariamente – va nella direzione della maggiore riduzione possibile del costo finale del gas per gli utenti e nessuna differenziazione di aliquota per i diversi scaglioni di consumo, non rendendosi dunque necessario distinguere la parte di consumi di gas per usi civili eccedente il limite di 480 mc per assoggettarla all’aliquota ordinaria.