Strumenti di pagamento elettronici: prorogati i termini di invio dei dati delle transazioni
L’art. 22, comma 5, ultimo periodo, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto l’obbligo, per gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi di tali strumenti di pagamento elettronico nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.
Con il Provvedimento direttoriale 30 giugno 2022, n. 253155/2022, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le informazioni da trasmettere e i termini entro cui effettuare la trasmissione, specificando che i soggetti obbligati effettuano detto invio all’Agenzia delle Entrate tramite PagoPA.
In particolare, il provvedimento ha disposto che:
- la prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, fosse effettuata entro oggi, 5 settembre 2022, e che entro il 31 ottobre 2022 fossero trasmesse le informazioni riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022;
- a regime, il flusso informativo dovrà essere trasmesso entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione.
Ora, alla luce delle difficoltà tecniche segnalate da molti operatori finanziari, con il Provvedimento direttoriale 2 settembre 2022, n. 340401/2022 , l’Agenzia ha prorogato i citati termini di trasmissione rispettivamente:
- al 15 ottobre, per le operazioni contabilizzate dal 1° settembre;
- al 30 novembre, per la trasmissione delle informazioni relative alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022; 3. di un giorno, per la trasmissione a regime.