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Anche RIBA e MAV strumenti idonei ai fini della riduzione dei termini di decadenza dall’accertamento

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Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 127/2015 i termini di decadenza di cui all’art. 57, comma 1, del D.P.R. 633/1972 e all’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, sono ridotti di 2 anni (fatte salve le eccezioni previste dalla norma) qualora sia garantita la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro.

In attuazione di tale norma, è intervenuto l’art. 3, comma 1, del D.M. 4 agosto 2016, ai sensi del quale la citata riduzione dei termini opera soltanto se il pagamento viene effettuato o ricevuto attraverso bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, oppure assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità.

La riduzione dei termini di decadenza non si applica invece, con riferimento a ciascun periodo d’imposta, ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli indicati sopra.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 2 agosto 2022, n. 404 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:

  • l’elenco degli strumenti di pagamento previsto dalla norma è tassativo;
  • sia la RIBA (Ricevuta Bancaria) che il MAV (Mediante Avviso) soddisfano i criteri di tracciabilità richiesti dalle disposizioni normative di cui sopra, e pertanto sono idonei ai fini della riduzione dei termini di decadenza.
    A questo proposito si ricorda che La RIBA è uno strumento finanziario con il quale il creditore dichiara di aver diritto a ricevere dal debitore una somma di denaro a saldo di una fattura. Il creditore, compilando e consegnando alla propria banca la ricevuta bancaria, le conferisce mandato all’incasso del proprio credito. La banca del creditore invia la disposizione di pagamento alla banca del debitore che, a sua volta, invia un avviso di pagamento a quest’ultimo. Il debitore, ricevuto l’avviso, alla scadenza stabilita effettua il pagamento a favore della propria banca e ritira la ricevuta bancaria, mentre la banca che ha riscosso l’importo lo riversa sul conto corrente della banca del creditore.
    Il MAV è una procedura interbancaria standardizzata di incasso mediante bollettino, che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. La banca del creditore invia un avviso mediante bollettino al debitore che lo utilizza per effettuare il pagamento presso qualsiasi istituto di credito (banca esattrice). La banca che ha ricevuto il pagamento provvede a riconoscerne l’importo alla banca del creditore tramite l’apposita procedura interbancaria elettronica.

Risposta all’interpello n. 404 del 2 agosto 2022

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